DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. 378
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il provvedimento del medico provinciale di Bergamo in data 9 febbraio 1970 con il quale si attesta che l'infermeria "O. P. ospedale Rota Giovan Carlo" di Almenno San Salvatore (Bergamo) non e', allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 gennaio 1879; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria "O. P. ospedale Rota Giovan Carlo", con sede in Almenno San Salvatore (Bergamo), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo; tre membri eletti dal consiglio comunale di Almenno San Salvatore; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 gennaio 1879.
SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 108. - VALENTINI
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