LEGGE 11 maggio 1971, n. 390
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonchè quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.
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