LEGGE 3 giugno 1971, n. 404
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e stabilita in: lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico. A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del sussidio di cui al comma precedente è stabilita in: lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.
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