LEGGE 3 maggio 1971, n. 419
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio, dei Ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonchè delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari. Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nulla è innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria. Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 93/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.
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