LEGGE 13 maggio 1971, n. 422
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La lettera b) del n. 58 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo: "b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti: 1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000); 2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000)". Note "La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto. Le parti accessorie non sono soggette a tassa. La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunità economica europea. La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, e loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè: in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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