LEGGE 1 giugno 1971, n. 425
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.
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