LEGGE 8 giugno 1971, n. 440

Type Legge
Publication 1971-06-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.