DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. 446
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia della critica d'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della critica d'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 28 (gia' 26). - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"Ai fini della propedeuticita' degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
Non si puo' essere ammessi | se non si e' superato lo
a sostenere gli | esame di:
esami di: |
Diritto amministrativo | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto commerciale | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto del lavoro | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto della navigazione | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto internazionale | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Economia e politica agraria | Economia politica I e II;
|
Economia politica II | Economia politica I;
| Matematica generale;
|
Matematica finanziaria I | Matematica generale;
|
Matematica finanziaria II | Matematica finanziaria I;
|
Politica economica e finanziaria | Statistica I -
| Economia politica I;
|
Ragioneria generale ed | Ragioneria generale ed
applicata II | applicata I;
|
Scienza delle finanze e | Economia politica I e II;
diritto finanziario |
|
Statistica II | Statistica I;
|
Tecnica bancaria e professionale | Ragioneria generale ed applicata
| I e II;
|
Tecnica industriale e | Merceologia - Ragioneria
commerciale | generale applicata I e II".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia della critica d'arte; Storia del teatro e dello spettacolo. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della critica d'arte; Storia del teatro e dello spettacolo. Art. 28 (gia' 26). - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai fini della propedeuticita' degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
Non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di:
se non si e' superato lo esame di:
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. - VALENTINI
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