DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. 446

Type DPR
Publication 1971-05-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della critica d'arte;

Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della critica d'arte;

Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 28 (gia' 26). - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Ai fini della propedeuticita' degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:


Non si puo' essere ammessi | se non si e' superato lo

a sostenere gli | esame di:

esami di: |


Diritto amministrativo | Istituzioni di diritto privato;

| Istituzioni di diritto pubblico;

|

Diritto commerciale | Istituzioni di diritto privato;

| Istituzioni di diritto pubblico;

|

Diritto del lavoro | Istituzioni di diritto privato;

| Istituzioni di diritto pubblico;

|

Diritto della navigazione | Istituzioni di diritto privato;

| Istituzioni di diritto pubblico;

|

Diritto internazionale | Istituzioni di diritto privato;

| Istituzioni di diritto pubblico;

|

Economia e politica agraria | Economia politica I e II;

|

Economia politica II | Economia politica I;

| Matematica generale;

|

Matematica finanziaria I | Matematica generale;

|

Matematica finanziaria II | Matematica finanziaria I;

|

Politica economica e finanziaria | Statistica I -

| Economia politica I;

|

Ragioneria generale ed | Ragioneria generale ed

applicata II | applicata I;

|

Scienza delle finanze e | Economia politica I e II;

diritto finanziario |

|

Statistica II | Statistica I;

|

Tecnica bancaria e professionale | Ragioneria generale ed applicata

| I e II;

|

Tecnica industriale e | Merceologia - Ragioneria

commerciale | generale applicata I e II".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia della critica d'arte; Storia del teatro e dello spettacolo. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della critica d'arte; Storia del teatro e dello spettacolo. Art. 28 (gia' 26). - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai fini della propedeuticita' degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di: se non si e' superato lo esame di:

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. - VALENTINI

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