DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. 448

Type DPR
Publication 1971-03-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Firenze il 6 giugno 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia clinica", in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra anzidetta, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla facolta' stessa in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 14. - VALENTINI

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 1

Repertorio n. 714 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Farmacologia clinica" presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettanta, il giorno sei del mese di giugno alle ore 11,45, nella sede dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza S. Marco, 4), dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento, il 10 agosto 1903, e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: 1) prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, domiciliato per la carica in Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Universita' degli studi di Firenze, giusta il decreto n. 282 del 5 dicembre 1968, con il quale il predetto professore viene delegato a stipulare atti e contratti in caso di impedimento o assenza del rettore pro-tempore; 2) dott. Andrea Bischoff, nato a Udine il 25 luglio 1917, nella sua qualita' di amministratore della S.p.a. Sandoz, con sede in Milano, via C. Arconati, 1, espressamente delegato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della societa' suddetta, in data 6 aprile 1970, che si allega sub lettera "A". I quali dando esecuzione a precedenti accordi; Premesso che nello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' compreso quello della farmacologia clinica; che in conseguenza dell'importanza sociale e scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la farmacologia clinica, la S.p.a. Sandoz ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per la istituzione e il mantenimento di un posto di ruolo riservato all'insegnamento della farmacologia clinica; che il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni dell'8 aprile 1970, 13 aprile 1970 e 18 maggio 1970, che si allegano rispettivamente sub lettere "B", "C", "D", hanno esaminato ed approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare al suddetto insegnamento. Tutto cio' premesso convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La S.p.a. Sandoz affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze venga attuato l'insegnamento della farmacologia clinica si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (dico lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (dico lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborsi dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.p.a. Sandoz si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la S.p.a. Sandoz si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento della farmacologia clinica. L'Universita' degli studi di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma del precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla data della decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di farmacologia clinica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) Qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Firenze-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Firenze e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa sara' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione e l'istituzione di un posto di professore di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in sei facciate e due righi di due fogli di carta libera, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopo di che viene cosi' firmato: prof. Giovanni SPERONI dott. Andrea BISCHOFF dott. Antonino SPITALI Registrato a Firenze - Atti pubblici, addi' 9 giugno 1970 al n. 946 mod. 71/ ME. - Esatte L. gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta'di medicina e chirurgia Firenze-art. 1

Repertorio n. 715 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della farmacologia clinica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettanta, il giorno sei del mese di giugno alle ore 12, nella sede dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza S. Marco, 4), dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo della predetta universita', nato a Grotte di Agrigento, il 10 agosto 1903, e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi i signori: 1) prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, domiciliato per la carica in Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Universita' degli studi di Firenze, giusta il decreto n. 282 del 5 dicembre 1968, con il quale il predetto professore viene delegato a stipulare atti e contratti in caso di impedimento o assenza del rettore pro-tempore; 2) dott. Andrea Bischoff, nato a Udine il 25 luglio 1917, nella sua qualita' di amministratore della S.p.a. Sandoz, con sede in Milano, via C. Arconati, 1, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della societa' suddetta, in data 6 aprile 1970, che si allega sub lettera "A". I quali dando esecuzione a precedenti accordi; Premesso che nello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' compreso quello di farmacologia clinica; che in conseguenza dell'importanza sociale e scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la farmacologia clinica, la S.p.a. Sandoz ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per la istituzione e il mantenimento di un posto di assistente ordinario riservato al suddetto insegnamento; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni dell'8 aprile 1970, 13 aprile 1970 e 18 maggio 1970, che si allegano rispettivamente sub lettere "B", "C", "D", hanno esaminato ed approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di cui trattasi. Tutto cio' premesso convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La S.p.a. Sandoz affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (dico lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (dico lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta'di medicina e chirurgia Firenze-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta'di medicina e chirurgia Firenze-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.p.a. Sandoz si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la S.p.a. Sandoz si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in conseguenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta'di medicina e chirurgia Firenze-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente universitario. L'Universita' degli studi di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta'di medicina e chirurgia Firenze-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare di posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta'di medicina e chirurgia Firenze-art. 6

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