DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 450
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 17 febbraio 1971 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia e politica monetaria" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione, non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 13. - CARUSO
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 1
Repertorio n. 220 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Storia e politica monetaria" presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma. L'anno 1971 questo giorno 17 del mese di febbraio in Roma in una sala del rettorato della citta' universitaria, avanti a me dott. Arnaldo Giannotti, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettoriale 1° ottobre 1968 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termine di legge ed a me noti: dottoressa Rosa Ciccone Fusco, direttore amministrativo di 2ª classe nel ruolo delle segreterie universitarie; sig. Giuliano Anconetani, primo ragioniere nel ruolo della carriera speciale direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie; sono comparsi i signori: prof. Pietro Agostino d'Avack, nato a Roma il 4 gennaio 1905, magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 1970 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; prof. Glauco Della Porta, nato a Napoli il 7 agosto 1920, e il dott. Oscar Magnani, nato a Roma il 5 gennaio 1911, elettivamente domiciliati per la loro carica presso il Banco di Roma, debitamente autorizzati alla stipulazione della presente convenzione, con deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 16 settembre 1970 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto. Le parti contraenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni; Premesso che il Banco di Roma, in occasione del 90° anniversario della sua fondazione, ha espresso il desiderio di convenzionare un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di disciplina economica, presso la facolta' di scienze politiche di questa universita'; che il Banco stesso ha ritenuto che l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia e politica monetaria" concretandosi in una iniziativa tendente alla formazione di personale specializzato per l'orientamento professionale, mediante sovvenzionamento di cattedre universitarie, e' da considerarsi in armonia con gli scopi dell'istituto; che, in conseguenza di quanto sopra, il Banco in parola ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra; che la facolta' di scienze politiche ha riconosciuto, nella seduta del 10 giugno 1969, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo anzidetto; che, il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, nella seduta del 21 dicembre 1970 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito all'istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma e' istituito, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla facolta' di scienze politiche e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Storia e politica monetaria".
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 2
Art. 2. Il Banco di Roma si obbliga a versare all'Universita' di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di "Storia e politica monetaria" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di "Storia e politica monetaria" di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, il Banco di Roma si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici, per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni).
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 4
Art. 4. Il Banco di Roma si obbliga a versare, inoltre, all'Universita' degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione stessa. Il predetto Banco si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che il Banco stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata nella stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Roma si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo di "Storia e politica monetaria". L'universita' versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dai precedenti articoli 3 e 4 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni di cui agli stessi articoli.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non vengano aumentati i contributi secondo gli articoli 2 e 4 al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo o la necessaria autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione del Banco di Roma in carica. In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di "Storia e politica monetaria" si intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per anni 20 (venti) a decorrere dalla data di nomina del professore titolare della cattedra di "Storia e politica monetaria e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di sceienze politiche Roma-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e del [decreto legislativo 9 aprile 1924, n. 380, e dell'art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1924-04-09;380~art45) della [legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura degli allegati, perche' le parti, col mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne, esatta conoscenza. Il rettore: Pietro Agostino D'AVACK I rappresentanti del Banco di Roma Glauco DELLA PORTA Oscar MAGNANI Arnaldo GIANNOTTI, ufficiale rogante Registrato al 1° ufficio atti pubblici di Roma il 29 marzo 1971 al n. 2696 - vol. 1155. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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