DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1971, n. 486

Type DPR
Publication 1971-03-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalita' giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di:

"Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili";

Visto il regolamento per l'attuazione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116;

Sentito il parere del comitato centrale dell'associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanita'; Decreta:

Art. 1

All'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, e aggiunto il seguente comma: "La domanda per ottenere l'iscrizione a socio puo' essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione, rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel quarto comma, tale precisazione e' fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione".

Art. 2

Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo.

Art. 3

Dopo il quarto comma dell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, e' aggiunto il seguente: "La domanda per ottenere l'iscrizione a socio puo' essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti la appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel comma terzo, tale precisazione e' fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione".

Art. 4

Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ultimo comma del citato art. 22 e' abrogato.

Art. 5

La riunione dell'assemblea generale dei soci, di cui all'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, deve aver luogo entro il termine di settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il secondo comma del citato art. 24 e' abrogato.

Art. 6

Il presente decreto si applica anche nelle province nelle quali siano gia' state effettuate le elezioni di cui all'art. 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116. I consigli provinciali nominati a seguito delle dette elezioni restano in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli che saranno costituiti per effetto delle elezioni da rinnovare a norma del presente decreto.

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO FERRARI AGGRADI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 103. - CARUSO

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