LEGGE 30 giugno 1971, n. 508
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, può essere esercitata dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, anche nel caso in cui la partecipazione azionaria della società Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della Società somala di navigazione aerea "Somali Airlines" sia inferiore alla misura del 50 per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - VIGLIANESI - MORO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.