LEGGE 30 giugno 1971, n. 509
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.