LEGGE 21 giugno 1971, n. 515
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge 30 maggio 1970, n. 383, è sostituito dal seguente: "Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
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