LEGGE 30 giugno 1971, n. 518
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.
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