LEGGE 30 giugno 1971, n. 518

Type Legge
Publication 1971-06-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.

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