LEGGE 22 luglio 1971, n. 536

Type Legge
Publication 1971-07-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità e del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

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