LEGGE 10 luglio 1971, n. 543
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale, competente per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione. Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono sostitutivi di quelli previsti ai fini dell'imposta generale sull'entrata dall'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315".
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