LEGGE 28 luglio 1971, n. 548

Type Legge
Publication 1971-07-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo. L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non può avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.

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