LEGGE 28 luglio 1971, n. 559
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituito dalla seguente: "d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento della età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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