LEGGE 14 luglio 1971, n. 563
La Camera dei deputati ed il. Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con decorrenza dal 1 gennaio 1971 le norme sulla indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile. L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.
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