LEGGE 22 luglio 1971, n. 566
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103, nella misura di lire 100.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.
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