DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1971, n. 595

Type DPR
Publication 1971-06-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma, ed eretta in ente morale, l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto lo statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1956, numero 805; Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, e successive modificazioni, con il quale venne sciolto il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. e nominato un commissario governativo con l'incarico, tra l'altro, di predisporre un nuovo schema di statuto dell'ente; Vista la delibera n. 158 del 24 marzo 1971 del predetto commissario concernente la proposta di un nuovo statuto; Ritenuta la necessita' di dare all'U.N.I.R.E. nuove norme statutarie piu' idonee ad assicurare all'ente un funzionale ricambio dei propri organi ed una maggiore rispondenza delle strutture alle esigenze del settore ippico ed al perseguimento delle finalita' pubbliche ad esso demandate; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, nel testo allegato al presente decreto, composto di ventidue articoli e vistato dal Ministro proponente.

SARAGAT COLOMBO - NATALI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 116. - CARUSO

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 1

Statuto dell'U.N.I.R.E. Art. 1. (Natura giuridica dell'ente) L'unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, ha personalita' giuridica pubblica. Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che assicura, con ogni necessario intervento, la piena rispondenza dell'attivita' dell'ente ai fini istituzionali.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 2

Art. 2. (Compiti dell'ente) L'U.N.I.R.E. ha i seguenti compiti: a) svolgere, direttamente ed avvalendosi degli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Societa' degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano), ogni opportuna iniziativa ed attivita' promozionale nel settore della ippicoltura, particolarmente a mezzo dell'allevamento e della selezione dei cavalli e dell'organizzazione delle corse; b) vigilare sugli enti tecnici, assicurando altresi' il coordinamento della loro attivita', specialmente in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, anche in armonia con le direttive e le disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) vigilare, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle corse dei cavalli e sulle prove funzionali, avvalendosi degli enti tecnici, per quanto attiene alla parte tecnica e disciplinare; d) esercitare totalizzatori, scommesse a libro e tutte le altre forme di concorsi e scommesse sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, direttamente ovvero delegando l'esercizio stesso a persone fisiche o giuridiche, operanti nel suo interesse iscritte in elenchi da formarsi e tenersi dall'U.N.I.R.E. secondo le prescrizioni stabilite con apposito regolamento; e) emanare regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli negli ippodromi e fuori di essi; f) redigere il calendario delle manifestazioni ippiche, sentiti gli enti tecnici; g) determinare gli stanziamenti relativi a premi ed a provvidenze per l'ippicoltura, ed approvare i programmi delle manifestazioni ippiche in genere, tenendo conto dei risultati annualmente conseguiti dai singoli ippodromi, delle finalita' dei piccoli ippodromi, nonche' del parere degli enti tecnici; h) impartire direttive agli enti tecnici dipendenti, ed approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che dovranno esserle inviati rispettivamente entro i mesi di novembre e marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione annuale sulla attivita' svolta; i) riferire annualmente, non oltre il 30 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, circa il funzionamento e l'attivita' degli enti predetti; l) attuare, direttamente o a mezzo degli enti tecnici, ogni opportuna iniziativa interessante l'ippicoltura nazionale; m) erogare i fondi ed adottare provvedimenti a favore dell'ippica, secondo piani e programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; n) vigilare affinche' in tutte le attivita' ippiche vengano perseguite le finalita' pubbliche la cui tutela e' stata conferita all'ente dalla legge, intervenendo per assicurare, nel quadro delle leggi vigenti, la conformita' ai fini generali di ogni attivita', nello specifico settore; o) intervenire, nei limiti e con le modalita' stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in iniziative previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica; p) erogare quote a retribuzione del servizio delle scommesse al totalizzatore nonche' contributi alle spese di gestione degli ippodromi; qualora l'U.N.I.R.E. attui la diretta gestione delle scommesse, ai gestori degli ippodromi saranno erogati soltanto contributi alle spese di gestione degli ippodromi stessi.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 3

Art. 3. (Organi dell'ente) Sono organi dell'U.N.I.R.E.: a) il presidente che e' coadiuvato da due vice-presidenti; b) il consiglio generale; c) il comitato amministrativo; d) il collegio sindacale; e) la consulta nazionale dell'ippica.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 4

Art. 4. (Presidente) Il presidente dell'U.N.I.R.E. e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste tra persone particolarmente competenti e qualificate. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e presiede il consiglio generale ed il comitato amministrativo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi. Convoca e presiede, altresi', la consulta nazionale dell'ippica. Dura in carica 4 anni e puo' essere confermato una sola volta.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 5

Art. 5. (Vice-presidenti) I vice-presidenti sono nominati, uno nel ramo galoppo e l'altro nel ramo trotto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti dal successivo art. 6. I vice-presidenti affiancano e coadiuvano il presidente, nell'ambito degli specifici compiti ad essi, singolarmente o congiuntamente delegati ogni anno dal presidente, sentito il consiglio generale, con apposita deliberazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono espletate congiuntamente dai vice-presidenti, il piu' anziano dei quali presiedera' gli organi collegiali deliberanti e la consulta. Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 6

Art. 6. (Consiglio generale) Il consiglio generale e' il massimo organo deliberante dell'U.N.I.R.E. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti nel successivo art. 12, ed e' cosi' composto: a) dal presidente; b) da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste; c) da due rappresentanti del Ministero delle finanze; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; e) da un rappresentante del Ministero dell'interno; f) da due rappresentanti degli istituti di incremento ippico; g) da sei esperti nel settore dell'allevamento equino (il possesso del requisito di esperto e' da accertare sentite le associazioni dei proprietari e degli allevatori); h) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo; i) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al trotto; l) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo; m) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al trotto; n) da un rappresentante delle societa' di corse; o) da un rappresentante degli assuntori delle scommesse; p) da due rappresentanti dei lavoratori dell'ippica, di cui un professionista; q) da tre rappresentanti degli enti tecnici. Il Ministro nomina, tra gli otto rappresentanti dei proprietari e degli allevatori, i due vice-presidenti. I componenti del consiglio generale durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. In caso di vacanza, la nomina dei singoli componenti chiamati in sostituzione avra' effetto fino al compimento del quadriennio. Ciascun componente ha l'obbligo di non partecipare, allontanandosi, alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullita' della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 7

Art. 7. (Attribuzioni del consiglio generale) Al consiglio generale sono riservate le seguenti attribuzioni: a) emanare direttive d'ordine generale, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'U.N.I.R.E. e degli enti da essa dipendenti; b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche', ogni sei mesi, le eventuali variazioni da apportare, sulla base dei risultati conseguiti nel semestre precedente, alle voci ed agli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio preventivo; c) deliberare sugli schemi generali di disciplinari con le societa' di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse; d) deliberare sugli organici e sul regolamento del personale dell'ente nonche' sulle modifiche da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di statuti e regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'U.N.I.R.E. e degli enti dipendenti; e) deliberare su ogni argomento che il presidente o il comitato amministrativo o il collegio dei sindaci ritenga opportuno sottoporre al suo esame; f) designare parte dei componenti del comitato amministrativo, come previsto dall'art. 9, e della consulta nazionale dell'ippica, come previsto dall'art. 14.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 8

Art. 8. (Riunioni del consiglio generale) Il consiglio generale si riunisce di regola quattro volte l'anno ed inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da almeno dieci dei suoi componenti, ovvero dal comitato amministrativo o dal collegio dei sindaci. La convocazione e' effettuata, a cura del presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno corredato dalla necessaria documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera deve essere inviata al domicilio di ciascun componente. Le riunioni sono regolari con l'intervento della meta' piu' uno dei membri, e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; in quelle segrete, la proposta si intende respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il consiglio generale ritiene opportuno far ricorso a tale votazione.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 9

Art. 9. (Comitato amministrativo) Il comitato amministrativo e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed e' cosi' composto: a) dal presidente e dai due vice-presidenti; b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro; c) da due rappresentanti del settore trotto (uno per i proprietari ed uno per gli allevatori) e due rappresentanti del settore galoppo (uno per i proprietari e uno per gli allevatori) designati dal consiglio generale tra i suoi componenti con votazione segreta. I componenti del comitato amministrativo durano in carica 4 anni e possono essere confermati in tutto o in parte una sola volta. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente di regola una volta al mese, o su richiesta di almeno cinque componenti, o del collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno viene inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il comitato amministrativo delibera con l'intervento di almeno 6 membri e con la maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parita' il voto del presidente nelle votazioni palesi, mentre in quelle segrete la proposta si intende, respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il comitato amministrativo ritiene opportuno far ricorso a tale votazione. In caso di vacanze, la nomina dei singoli componenti chiamati in sostituzione avra' effetto fino al compimento del quadriennio. Ciascun componente ha il dovere di non partecipare, allontanandosi, alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullita' della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 10

Art. 10. (Attribuzioni del comitato amministrativo) Al comitato amministrativo sono riservate tutte le attribuzioni che attengono all'amministrazione. In particolare, esso delibera: a) sentiti gli enti tecnici, in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, nonche' di stanziamenti a premi e di provvidenze all'allevamento, nei limiti del bilancio di previsione; b) in materia di disciplinari con le societa' di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, in armonia con gli schemi generali predisposti dal consiglio generale; c) su accordi, convenzioni e transazioni in generale; d) sugli affari concernenti il personale, dipendente dallo istituto ed in ispecie in materia di retribuzione e promozione del personale medesimo, secondo le disposizioni del regolamento organico. Predispone, inoltre, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonche' le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale; propone al consiglio generale eventuali modifiche statutarie o regolamentari. In caso di necessita' o di urgenza, il comitato amministrativo adotta ogni altro provvedimento che possa ritenersi utile per l'ente, salva la ratifica del consiglio generale nella riunione successiva.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 11

Art. 11. (Deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo) Le deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo sono sempre comunicate, a cura e sotto la responsabilita' del segretario generale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni concernenti beni immobili e diritti immobiliari dell'ente, o il personale o disciplinari con le societa' di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, o stanziamenti a premi e provvidenze all'allevamento, ovvero che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso, sono soggette alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La approvazione si ha per concessa, qualora il Ministero non comunichi all'U.N.I.R.E., entro 30 giorni dalla data di ricezione, un formale provvedimento, anche se interlocutorio. Non e' consentita l'esecuzione di impegni annuali con rinnovazione tacita, senza approvazione ministeriale.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 12

Art. 12. (Modalita' per la nomina dei componenti del consiglio generale e del comitato amministrativo) I componenti del consiglio generale che rappresentano le categorie dei proprietari e degli allevatori sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'ambito di una lista di nomi composta dai presidenti dei quattro enti tecnici e da non meno di venti persone particolarmente qualificate nel settore, designate complessivamente dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa al trotto ed al galoppo, rispettivamente almeno cinque per ogni categoria. Qualora la scelta cada sui presidenti degli enti tecnici, agli stessi e' concessa la facolta' di optare per l'una o l'altra carica. I rappresentanti degli istituti di incremento ippico sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro medesimo sceglie altresi' i rappresentanti delle societa' di corse, degli assuntori delle scommesse e dei lavoratori dell'ippica in una rosa di quattro nomi che ciascuna delle rispettive associazioni di categoria gli presenta. I rappresentanti degli enti tecnici sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in una terna di nomi presentata da ciascun ente tecnico. Il rappresentante del Tesoro nel consiglio generale partecipa anche al comitato amministrativo. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste sceglie, nell'ambito dei rappresentanti della agricoltura e delle finanze nel consiglio generale, i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e, su proposta del Ministro per le finanze, quello del Ministero delle finanze che partecipano al comitato amministrativo.

Statuto dell'U.N.I.R.E.-art. 13

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