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LEGGE 2 luglio 1971, n. 598

Current text a fecha 1971-09-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1971, per la parte iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 50 milioni, che sarà interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente dal Centro stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.