LEGGE 2 luglio 1971, n. 599
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.
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