LEGGE 4 luglio 1971, n. 602
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, è abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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