LEGGE 4 agosto 1971, n. 605
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli, distinto per tipo di istituto peri il quale si è conseguita l'idoneità, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima della entrata in vigore della presente legge.
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