LEGGE 4 agosto 1971, n. 606
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella A, è fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa. Tale indennità è pensionabile, limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.
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