LEGGE 4 agosto 1971, n. 607
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue: Colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 2 Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 12 Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 22 -- Totale . . . n. 42 -- È abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.
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