DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. 632
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 290 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia (diretta a fini speciali). Scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia (diretta a fini speciali) Art. 291. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria ed ortofonia e' di due anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Art. 292. - Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di abilitazione magistrale o di maestra giardiniera o titolo superiore (maturita' classica o scientifica). Art. 293. - Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione e prova di lettura di un testo di lingua straniera. La commissione giudicatrice sara' composta dal direttore della scuola, da un professore ordinario o straordinario o aggregato di disciplina neuropsichiatrica o di otorinolaringoiatria e da un docente di psicologia. Art. 294. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di audiologia dell'Universita' di Milano; la scuola e' sotto la vigilanza della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano. Gli insegnanti sono, proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina e chirurgia di Milano, tra i liberi docenti di audiologia ed in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi pero' particolare competenza sulle materie del corso. Art. 295. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie, dei centri acustici e degli organi fonatori; Nozioni di fisica acustica; Tecniche audiometriche; Psicologia del bambino. 2° Anno: Patologia dell'udito, della voce e del linguaggio; Neuropsichiatria infantile; Foniatria - tecniche di rieducazione del linguaggio. Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di due anni nell'istituto di audiologia od in istituti qualificati approvati dal direttore della scuola. Art. 296. - Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma. Art. 297. - Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 298. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata su proposta del direttore della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. Art. 299. - Verra' rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di tecnico di audiometria ed ortofonia. Art. 300. - Il consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate: Tassa annuale d'iscrizione . . . . . . . . . . . . . . .L. 10.000 Soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . ." 5.000 Tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 6.000 Tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . ." 3.000
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 141. - PASQUALUCCI
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