DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. 638

Type DPR
Publication 1971-06-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132 : all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in "Audiologia", in "Nefrologia medica" e in "Ematologia clinica e di laboratorio".

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Audiologia", in "Nefrologia medica" e in "Ematologia clinica e di laboratorio".

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 226. - La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Universita' di Milano.

La durata del corso e' fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, e' fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno).

Non e' concesso alcun abbreviamento del corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Nozioni di fisica acustica;

Anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

Fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

Nozioni di psichiatria.

2° Anno:

Tecniche audiometriche;

Nozioni di neurologia;

Nozioni di vestibologia.

3° Anno:

Patologia dell'udito;

Terapia medica, chirurgica e protesica della sordita';

La sordita' sotto il profilo sociale;

La rieducazione dell'ipoacusico.

Per accedere al 2° e al 3° anno e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e del 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Il direttore della scuola e dei corsi e' il titolare della cattedra di audiologia dell'Universita' di Milano. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 227. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni.

Le ammissioni sono previste nel numero di otto per ogni anno di corso.

Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).

Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo.

L'esame di diploma si svolgera' con le norme generali del testo unico universitario.

Al termine del corso di studi, verra' conseguito il diploma di specialista in "Nefrologia medica".

Art. 228. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti:

1° Anno:

Struttura ed ultrastruttura del rene;

Aspetti biochimici della funzione renale;

Fisiologia renale;

Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);

Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;

Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° Anno:

Patologia del ricambio idro-salino;

Insufficienza renale acuta e cronica;

Nefropatie glomerulari;

Nefropatie tubulari;

Farmacologia di interesse nefrologico;

Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° Anno:

Nefropatie interstiziali;

Nefropatie vascolari;

Nefropatie malformative e neoplastiche;

Terapia dietetica e dialitica (2° anno);

Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 229. - La durata del corso e' di tre anni.

La frequenza alla scuola e' obbligatoria.

Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato in sette per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1°);

Genetica ematologica;

Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;

Fisiopatologia ematologica (1°);

Biochimica ematologica;

Fisiopatologia del plasma;

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° Anno:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2°);

Fisiopatologia ematologica (2°);

Immunoematologia;

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2°);

Patologia speciale ematologica (1°);

Clinica delle emopatie (1°);

Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti in oncologia.

3° Anno:

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3°);

Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;

Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;

Patologia speciale ematologica (2°);

Clinica delle emopatie (2°);

Terapia sistematica ematologica;

Terapia trasfusionale.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura; qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potra' tener conto degli eventuali titoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 142. - PASQUALUCCI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 132: all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in "Audiologia", in "Nefrologia medica" e in "Ematologia clinica e di laboratorio". Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Audiologia", in "Nefrologia medica" e in "Ematologia clinica e di laboratorio". Scuola di specializzazione in audiologia Art. 226. - La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Universita' di Milano. La durata del corso e' fissata in tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, e' fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno). Non e' concesso alcun abbreviamento del corso. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Nozioni di fisica acustica; Anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; Fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; Nozioni di psichiatria. 2° Anno: Tecniche audiometriche; Nozioni di neurologia; Nozioni di vestibologia. 3° Anno: Patologia dell'udito; Terapia medica, chirurgica e protesica della sordita'; La sordita' sotto il profilo sociale; La rieducazione dell'ipoacusico. Per accedere al 2° e al 3° anno e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e del 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. Il direttore della scuola e dei corsi e' il titolare della cattedra di audiologia dell'Universita' di Milano. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie. Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 227. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni. Le ammissioni sono previste nel numero di otto per ogni anno di corso. Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame. Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo. L'esame di diploma si svolgera' con le norme generali del testo unico universitario. Al termine del corso di studi, verra' conseguito il diploma di specialista in "Nefrologia medica". Art. 228. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti: 1° Anno: Struttura ed ultrastruttura del rene; Aspetti biochimici della funzione renale; Fisiologia renale; Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; Struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 2° Anno: Patologia del ricambio idro-salino; Insufficienza renale acuta e cronica; Nefropatie glomerulari; Nefropatie tubulari; Farmacologia di interesse nefrologico; Terapia dietetica e dialitica (1° anno). 3° Anno: Nefropatie interstiziali; Nefropatie vascolari; Nefropatie malformative e neoplastiche; Terapia dietetica e dialitica (2° anno); Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica). Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 229. - La durata del corso e' di tre anni. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato in sette per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1°); Genetica ematologica; Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; Fisiopatologia ematologica (1°); Biochimica ematologica; Fisiopatologia del plasma; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2°); Fisiopatologia ematologica (2°); Immunoematologia; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2°); Patologia speciale ematologica (1°); Clinica delle emopatie (1°); Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti in oncologia. 3° Anno: Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3°); Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; Patologia speciale ematologica (2°); Clinica delle emopatie (2°); Terapia sistematica ematologica; Terapia trasfusionale. Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico. L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura; qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potra' tener conto degli eventuali titoli.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 142. - PASQUALUCCI

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