DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. 658

Type DPR
Publication 1971-06-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2069, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938; n: 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta. Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, relativi alla scuola di perfezionamento in statistica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 247. - Alla scuola sono ammessi: a) i laureati in scienze statistiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in chimica, in ingegneria, in architettura e in giurisprudenza; b) i diplomati in statistica, i funzionari ed operatori di enti pubblici e privati interessati a problemi di sanita' pubblica. Art. 248. - La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha la durata di due anni. Per coloro che richiedono l'iscrizione in base al comma b) dell'art. 247 la durata del corso e' di un anno. Art. 249. - L'ordine degli studi comprende insegnamenti fondamentali ed altri complementari per una piu' approfondita informazione e preparazione di studio. Gli iscritti alla scuola di perfezionamento hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni al fine di ottenere l'attestato di frequenza per l'ammissione agli esami. I corsi sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche e da visite presso istituti e centri specializzati nella ricerca statistica. Art. 250. - Le materie di insegnamento fondamentali sono: 1° Anno: 1) Statistica sanitaria; 2) Elementi di metodologia statistica; 3) Demografia; 4) Nozioni di calcolo delle probabilita'; 5) Elementi di biologia; 6) Elementi di fisiologia; 7) Elementi di patologia; 8) Elementi di genetica; 9) Elementi di architettura sanitaria. 2° Anno: 1) Metodi statistici applicati alla biologia ed alla medicina; 2) Elementi di farmacologia sperimentale; 3) Calcolo meccanografico ed elettronico; 4) Statistica demografica e patologica; 5) Statistica dell'organizzazione igienico-sanitaria; 6) Statistica medica; 7) Le rilevazioni statistiche nella sicurezza sociale; 8) Epidemiologia della patologia umana; 9) Sociologia sanitaria e sanita', pubblica. Le materie d'insegnamento complementari sono: 1) Elementi di matematica; 2) Applicazione operativa degli elaborati elettronici in bio-medicina; 3) Antropometria; 4) Psicometria; 5) Ecologia; 6) Programmazione sanitaria; 7) Biocibernetica; 8) Ricerca operativa in campo sanitario. In riferimento alle predette materie, ciascun iscritto e' tenuto alla presentazione di un piano di studio al consiglio della scuola. Il consiglio dovra' fornire preventivamente tutte le indicazioni utili alla stesura dei piani riservandosi di disporre eventuali modifiche ai fini dell'accoglimento definitivo. Art. 251. - Gli iscritti che rientrano nel comma b) dell'art. 247 dovranno presentare un piano di studio comprendente l'elenco di almeno 11 insegnamenti scelti fra la rosa dei fondamentali e complementari. A coloro che avranno superato gli esami relativi al piano di studio approvato dal consiglio dei docenti della scuola verra' rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Art. 252. - Gli iscritti che rientrano nel comma a) dell'art. 247 sono tenuti alla presentazione di un piano di studio comprendente gli esami fondamentali previsti, ed almeno tre esami complementari a scelta del candidato. Nella valutazione dei piani di studio, il consiglio della scuola, in rapporto alla laurea ed al curriculum universitario, si riserva la facolta' di esonerare, dalla frequenza e dal relativo esame di alcuni insegnamenti. Per il conseguimento del diploma si dovra' altresi' presentare e discutere una dissertazione su di un argomento originale, concernente uno degli insegnamenti indicati nel programma di studio, dinanzi ad una commissione costituita da sette docenti della scuola.

SARAGAT MISASI Visto il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 159. - PASQUALUCCI

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