DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 675
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 517, 518, 519, 520 e 521, relativi alla "Scuola di specializzazione in ematologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 517. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha sede nell'istituto di patologia speciale medica. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti complessivo per i tre anni, non sara' superiore a trentasei (dodici per anno di corso). Le iscrizioni sono condizionate da un esame preliminare di ammissione; qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potra' tener conto anche degli eventuali titoli. Art. 518. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologia del sangue (biennale); 2) Genetica ematologica (annuale); 3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale); 4) Fisiopatologia ematologica (biennale); 5) Biochimica ematologica (annuale); 6) Fisiopatologia del plasma (annuale); 7) Immunoematologia (annuale); 8) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale); 9) Nozioni di radio-biologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia (annuale); 10) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale); 11) Patologia speciale ematologica (biennale); 12) Clinica delle emopatie (biennale); 13) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale); 14) Terapia sistematica ematologica (annuale); 15) Terapia trasfusionale (annuale). Vengono inoltre quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale, di terapia, esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia patologica, per assistere alle necroscopie dei cadaveri per malattie del sangue e per le esercitazioni di istologia patologica. Art. 519. - La ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni di corso e' la seguente: 1° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Genetica ematologica; 3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) Fisiopatologia ematologica; 5) Biochimica ematologica; 6) Fisiopatologia del plasma; 7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Fisiopatologia ematologica; 3) Immunoematologia; 4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 5) Patologia speciale ematologica; 6) Clinica delle emopatie; 7) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; 3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 4) Patologia speciale ematologica; 5) Clinica delle emopatie; 6) Terapia sistematica ematologica; 7) Terapia trasfusionale. Art. 520. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nei reparti, negli ambulatori, nei laboratori e nella sala incisoria dell'istituto di anatomia patologica e' obbligatoria. Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto le relative attestazioni di frequenza. Art. 521. - Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, secondo le disposizioni che verranno stabilite nel manifesto della scuola. Gli iscritti non potranno essere ammessi al secondo o al terzo anno di corso se non avranno superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti rispettivamente per il 1° e il 2° anno. L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 422.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 164. - PASQUALUCCI
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