DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. 679

Type DPR
Publication 1971-03-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il provvedimento del medico provinciale di Benevento, in data 16 febbraio 1971, con il quale si attesta che l'"Ospedale San Giovanni di Dio" di Sant'Agata dei Goti non e' allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 marzo 1879; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Ospedale di San Giovanni di Dio", con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento) di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Benevento; tre membri eletti dal consiglio comunale di Santa Agata dei Goti; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 marzo 1879.

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 12. - PASQUALUCCI

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