DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1971, n. 687
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'autovettura di rappresentanza per i capi delle rappresentanze diplomatiche e per i capi dei consolati generali di 1ª classe e' assegnata dal Ministero degli affari esteri che ne sceglie la marca e il tipo. La disponibilita' dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi di rappresentanza diplomatica compete anche all'incaricato d'affari ad interim. La disponibilita' dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi dei consolati generali di 1ª classe compete anche al reggente il consolato generale. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' all'assicurazione dell'autovettura di rappresentanza sono a carico dello Stato, con esclusione di quelle inerenti al carburante ed ai lubrificanti che restano a carico di chi ha la disponibilita' dell'autovettura, secondo le disposizioni dei precedenti commi. Per le spese di carattere straordinario deve essere richiesta e rilasciata di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero, salvi i casi di urgenza.
Art. 2
L'automezzo di servizio (autovettura od autoveicolo) per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di la categoria e' assegnato dal Ministero che ne sceglie la marca ed il tipo in relazione alle esigenze di servizio. Esso dovra' di norma, essere adatto al trasporto di persone e di cose. Qualora il trasporto di persone sia prevalente, e' assegnata una normale autovettura. Nei casi in cui debba essere assegnato, per accertate esigenze di servizio, piu' di un automezzo, il Ministero determinera' la marca ed il tipo in relazione allo specifico uso cui essi devono sopperire. Il Ministero, ove ne riconosca l'opportunita' e la convenienza, puo' disporre che le delegazioni diplomatiche speciali si avvalgano di automezzi di servizio assegnati alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari di 1ª categoria del Paese in cui le delegazioni stesse sono istituite o, se piu' conveniente, del Paese limitrofo. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' all'assicurazione degli automezzi di servizio, comprese quelle di carburante e di lubrificanti, sono a carico dello Stato. Per le spese di carattere straordinario si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 3
La sostituzione degli automezzi e' disposta, a giudizio discrezionale del Ministero, quando essi non siano piu' rispondenti alle esigenze del servizio per il grado di usura o per altra causa. La sostituzione degli automezzi puo' avvenire di norma, dopo tre anni per le autovetture di rappresentanza e dopo cinque anni per gli automezzi di servizio dalla data di acquisto dell'automezzo da sostituire. La sostituzione degli automezzi puo' aver luogo mediante cessione in permuta dell'automezzo. In tal caso non si applica il disposto degli articoli 53 e 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo per quanto riguarda il versamento nelle casse dello Stato, come entrata eventuale del prezzo dell'automezzo ceduto.
Art. 4
Il Ministero puo' disporre il trasferimento di automezzi tra le rappresentanze diplomatiche, tra gli uffici consolari di la categoria, ovvero da una rappresentanza diplomatica ad un ufficio consolare di 1ª categoria e viceversa, tenendo presenti le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.
Art. 5
Gli automezzi sono iscritti negli inventari dei beni mobili all'estero a cura della Direzione generale del personale del Ministero, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche', a cura di colui che esercita le funzioni di consegnatario dell'ufficio all'estero a norma del citato decreto, nell'inventario dei beni mobili di pertinenza dell'amministrazione. Il consegnatario di cui al precedente comma provvede alla conservazione ed alla manutenzione degli automezzi assegnati dal Ministero, secondo le istruzioni dallo stesso impartite.
Art. 6
Gli automezzi sono assicurati contro tutti i rischi derivanti dal trasporto e da responsabilita' civile, nonche' contro i rischi per furto, incendio, danni all'automezzo e al conducente. Le condizioni di assicurazione sono sottoposte alla approvazione del Ministero anche per quanto riguarda i contratti ad integrazione di rapporti assicurativi obbligatoriamente previsti per gli stessi rischi, dalla legislazione locale.
Art. 7
Le disposizioni del presente regolamento non incidono sulla possibilita' di provvedere al noleggio di mezzi di trasporto per particolari esigenze, ivi compresa quella in cui non siano comunque utilizzabili gli automezzi in assegnazione. L'autorizzazione al noleggio e' data caso per caso dal Ministero.
Art. 8
Sono abrogati gli articoli dal 57 al 61 del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle rappresentanze all'estero, approvato con regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113.
SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 16. - PASQUALUCCI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.