DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 688

Type DPR
Publication 1971-05-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17 : all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto fallimentare;

Diritto industriale;

Teoria generale del processo;

Istituzioni di diritto pubblico;

Istituzioni di diritto penale;

Criminologia.

Art. 20 , relativo alle norme per gli esami di laurea e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia.

La materia della dissertazione scritta deve essere compresa fra gli insegnamenti della facolta'".

Art. 23 , relativo all'ammissione di laureati di altre discipline ai corsi di laurea della facolta' di giurisprudenza e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della facolta', ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza, i laureati in giurisprudenza che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in scienze politiche, e i laureati in economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno sia dell'uno che dell'altro corso di laurea".

Art. 27 : all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo inorganico chimico-fisico - sono aggiunti i seguenti:

Spettroscopia molecolare;

Chimica dei composti di coordinazione.

Art. 35 , relativo all'esame di laurea dei vari corsi della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti.

Per la laurea in chimica lo studente dovra' sostenere un colloquio di cultura generale su argomenti di chimica inorganica, chimica organica, chimica fisica e chimica analitica".

Art. 36 , relativo al corso di laurea in farmacia e' modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di "Chimica bromatologica" e di "Chimica delle fermentazioni" mutano denominazione rispettivamente in quelle di "Chimica degli alimenti" e di "Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale"; e che viene aggiunto l'insegnamento complementare di "Chemioterapia".

Art. 38 , relativo all'esame di laurea in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal professore che ne ha assegnato il tema e di argomenti di cultura generale ad essa attinenti".

Art. 39 : all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto quello di:

Chemioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 9. - PASQUALUCCI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Diritto fallimentare; Diritto industriale; Teoria generale del processo; Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di diritto penale; Criminologia. Art. 20, relativo alle norme per gli esami di laurea e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia. La materia della dissertazione scritta deve essere compresa fra gli insegnamenti della facolta'". Art. 23, relativo all'ammissione di laureati di altre discipline ai corsi di laurea della facolta' di giurisprudenza e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della facolta', ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza, i laureati in giurisprudenza che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in scienze politiche, e i laureati in economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno sia dell'uno che dell'altro corso di laurea". Art. 27: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo inorganico chimico-fisico - sono aggiunti i seguenti: Spettroscopia molecolare; Chimica dei composti di coordinazione. Art. 35, relativo all'esame di laurea dei vari corsi della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti. Per la laurea in chimica lo studente dovra' sostenere un colloquio di cultura generale su argomenti di chimica inorganica, chimica organica, chimica fisica e chimica analitica". Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia e' modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di "Chimica bromatologica" e di "Chimica delle fermentazioni" mutano denominazione rispettivamente in quelle di "Chimica degli alimenti" e di "Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale"; e che viene aggiunto l'insegnamento complementare di "Chemioterapia". Art. 38, relativo all'esame di laurea in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal professore che ne ha assegnato il tema e di argomenti di cultura generale ad essa attinenti". Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto quello di: Chemioterapia.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 9. - PASQUALUCCI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.