DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. 692
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrati e della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;
Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720;
Vista la deliberazione n. 7340 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in data 18 dicembre 1970, che modifica l'art. 6, n. 9, dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Articolo unico
E' approvata l'allegata modifica dell'art. 6, n. 9, dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 36. - PASQUALUCCI
Allegato
Modifica dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica Art. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9) delibera gli atti generali riguardanti le modalita' di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale; ha facolta' di delegare i propri poteri relativamente ad atti applicativi del contratto collettivo agli organi centrali, compartimentali e distrettuali dell'ente. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato GAVA
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