DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. 718
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 272 del 26 ottobre 1970, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di istituire marche di concessioni governative, atti amministrativi, nel valore da L. 4000 e di determinarne la forma e le altre caratteristiche;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
E' istituita la marca di concessioni governative, atti amministrativi, nel valore da L. 4000 (quattromila). La marca e' stampata in calcografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21. La filigrana e' formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura e' costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari. La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione. Essa porta al centro una sagoma ovale nella quale e' posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale e' impressa la dizione "CONCESSIONI GOVERNATIVE" in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione "ATTI AMMINISTRATIVI" in carattere bastone chiaro e in basso un altro cartiglio, piu' ampio del precedente, nel quale e' impresso il valore "LIRE 4000". La marca e' stampata nel colore terra di Siena bruciata.
SARAGAT PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 67. - PASQUALUCCI
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