DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. 724

Type DPR
Publication 1971-01-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Volta" di Venezia-Mestre, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire nel comune di Martellago, quale scuola coordinata dell'istituto medesimo, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Volta" di Venezia-Mestre e' autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

SARAGAT MARIOTTI - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 49. - PASQUALUCCI

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 1

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico. Art. 1. La scuola istituita presso l'istituto professionale di Stato "A. Volta" di Venezia-Mestre ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico, in conformita' al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione. Tali insegnamenti vengono impartiti attraverso un corso a formazione integrale. Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 2

Art. 2. La scuola ha sede in Martellago (Venezia), a circa 10 km, dalla sede centrale, in locali idonei appositamente forniti dal comune.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 3

Art. 3. L'istituto professionale di Stato "A. Volta" e' dotato di autonomia amministrativa.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 4

Art. 4. Il consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti, sull'ordinamento della scuola stessa e sui programmi dettagliati, nonche' su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 5

Art. 5. L'istituto professionale di Stato, provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 6

Art. 6. L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza sara' stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 7

Art. 7. A capo dell'istituto professionale di Stato e' il preside. A capo della scuola per odontotecnici e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina, preferibilmente con specializzazione in odontoiatria). Il direttore convoca, quando lo ritenga opportuno gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto professionale di Stato il quale ne curera' l'inoltro al Ministero della sanita'. Egli inoltre propone al preside tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti piu' urgenti salvo a riferirne al preside dell'istituto professionale di Stato.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 8

Art. 8. La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola e' disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del preside dell'istituto professionale di Stato.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 9

Art. 9. I servizi di segreteria vengono svolti dalla segreteria dell'istituto professionale di Stato.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 10

Art. 10. Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di eta' non inferiore agli anni 14, muniti di licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente. Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi all'estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana. In ogni caso l'ammissione al corso e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico, nonche' alla disponibilita' di posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attivita' dell'istituto professionale di Stato e comunque non superiore a trentacinque per classe.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 11

Art. 11. Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la sua personale responsabilita': la sua residenza ed il suo eventuale recapito agli effetti scolastici; la data ed il luogo di nascita; il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico, l'aspirante al corso dovra' presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di cittadinanza; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia in duplice copia. Il certificato di cui alla lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 12

Art. 12. Il direttore ha la facolta', in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto di infermita', di proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del preside e' inappellabile.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 13

Art. 13. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto professionale di Stato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato potra' rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a quindici. Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non piu' tardi del 20 ottobre.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 14

Art. 14. Gli allievi sono tenuti a versare su appositi conti correnti postali le tasse e i contributi di cui al precedente art. 6, con le modalita' all'uopo stabilite. La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 20, avverra' su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovra' essere compilata in carta legale, dovra' essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 15

Art. 15. E' in facolta' del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilita' in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire inoltre degli esoneri delle tasse scolastiche.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 16

Art. 16. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulti essere stato assente a piu' di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potra' essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 17

Art. 17. L'anno di attivita' ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Dall'inizio delle lezioni verra' dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto professionale di Mestre e della scuola di Martellago, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicita' ove cio' sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1 ottobre al 15 giugno dell'anno successivo, secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto professionale di Stato.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 18

Art. 18. La durata normale del corso a formazione integrale sara' di quattro anni. All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate complessivamente, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, le seguenti ore settimanali, per ciascun anno: a) corso a formazione integrale: 38.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 19

Art. 19. Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) religione; b) cultura generale ed educazione civica; c) matematica; d) fisica; e) chimica; f) conversazione tecnica in lingua estera; g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio; h) igiene e legislazione sanitaria; i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata; l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici; m) modellazione e disegno professionale; n) elementi di pratica commerciale; o) esercitazioni pratiche; p) educazione fisica. Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 20

Art. 20. Al termine delle lezioni sara' tenuto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verra' respinto in sede di scrutinio; egli potra' frequentare la stessa classe per non piu' di due anni. Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, solo gli allievi che abbiano frequentato il 4° anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di insegnamento, e di almeno sei decimi nella condotta.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 21

Art. 21. Gli esami finale avranno luogo in un'unica sessione, normalmente nel mese di giugno. Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 22

Art. 22. La commissione esaminatrice sara' cosi' costituita: 1) il preside dell'istituto professionale di Stato: presidente; 2) il direttore della scuola per odontotecnici dell'istituto professionale di Venezia-Mestre: membro effettivo; 3) un rappresentante del Ministero della sanita': membro effettivo; 4) un odontoiatra, nominato dall'ordine dei medici della provincia di Venezia in qualita' di esperto: membro effettivo; 5) un odontotecnico nominato dall'ordine degli odontotecnici della provincia di Venezia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Venezia, in qualita' di esperto: membro effettivo; 6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo. Le indennita' per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalita' previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 23

Art. 23. La commissione, il giorno stesso della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa. Ogni candidato all'inizio della prova estrarra' a sorte il proprio tema. La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perche' gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti. Di tutte le operazioni di esame verra' redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico-art. 24

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