LEGGE 14 agosto 1971, n. 736
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A. Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo B. Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo A, a norma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo B.
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