DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. 756
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto in data 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale e' stato concesso il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e ne e' stato approvato lo statuto; Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1940, n. 388, con il quale sono state approvate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono stati soppressi gli articoli 7, 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto medesimo; Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1965, n. 1649, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche all'art. 9 di detto statuto; Vista la deliberazione in data 9 aprile 1970, n. 100/70 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha deliberato l'integrale revisione dello statuto, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il riordinamento degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Udito il parere, favorevole con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale, sezione II, nell'adunanza del 26 novembre 1970; Vista la deliberazione in data 19 luglio 1971, n. 197/71 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha nuovamente approvato il testo del nuovo statuto, opportunamente modificato in conformita' delle osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ENASARCO, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 19 luglio 1971 e vistato dal Ministro proponente.
SARAGAT DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 90. - PASQUALUCCI
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 1
Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio ENASARCO TESTO DI STATUTO Art. 1. L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. L'ente provvede, nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi economici collettivi in vigore, alla previdenza, all'assistenza ed alla istruzione professionale per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. L'ente ha sede legale in Roma. Svolge la sua attivita' in tutto il territorio nazionale anche attraverso una propria organizzazione periferica.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 2
Art. 2. Gli organi dell'ente sono: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) il collegio dei sindaci. Gli organi previsti dal precedente comma durano in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere riconfermati. Il membro nominato in sostituzione di altro venuto meno nel corso del quadriennio, per dimissioni o per altra causa, rimarra' in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro surrogato.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 3
Art. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione che provvede in merito in occasione della sua prima riunione. Il presidente viene scelto al di fuori dei componenti del consiglio di amministrazione e puo' essere riconfermato. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'ente; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, determinando le materie da portare alla loro discussione; c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; d) firma gli atti e documenti che comportino impegni per l'ente con facolta' di delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale ed a funzionari appositamente, di volta in volta, designati. Il presidente puo' delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica, o per determinati atti la legale rappresentanza dell'ente a uno dei vice presidente; e) esercita le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente nominato tra i consiglieri di cui al punto a) del successivo art. 4 e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro vice presidente. Nel caso in cui la carica di presidente si sia resa vacante nel corso del quadriennio, il consiglio di amministrazione propone la terna di nomi, di cui al primo comma del presente articolo, nella sua prima riunione.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 4
Art. 4. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto dal presidente dell'ente e dai seguenti membri: a) otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio; b) quattro rappresentanti delle imprese mandanti; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) un rappresentante del personale dell'ente designato tra il personale stesso, con votazione da effettuarsi tra il personale di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti di cui ai punti a) e b) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facolta' di provvedere direttamente. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidente, scegliendone uno tra i consiglieri di cui al punto a) ed uno tra i consiglieri di cui al punto b). I vice presidente esercitano anche le funzioni che vengono ad essi attribuite di volta in volta dal consiglio di amministrazione per incarichi particolari.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 5
Art. 5. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza il termine puo' essere ridotto a tre giorni e la convocazione con lettera raccomandata puo' essere sostituita da convocazione telegrafica contenente l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti o il collegio dei sindaci. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il volo del presidente. Il consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, propone al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la sostituzione dei membri che, per quattro sedute consecutive e senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del consiglio stesso.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 6
Art. 6. Spetta al consiglio di amministrazione: 1) deliberare la terna di nomi da proporre per la nomina del presidente; 2) deliberare la nomina dei vice presidenti in conformita' di quanto disposto dall'art. 4 e del componente elettivo del comitato esecutivo di cui all'art. 7; 3) deliberare la nomina del direttore generale; 4) deliberare sulle direttive generali per il raggiungimento delle finalita' dell'ente; 5) deliberare sui regolamenti di attuazione delle forme di assistenza e previdenza esercitate dall'ente anche mediante l'istituzione di gestioni separate e di fondi speciali; 6) deliberare sui regolamenti che disciplinano le attivita' ed il funzionamento dell'ente, ed in particolare le procedure per gli appalti e le forniture e per la stipula dei contratti in genere, stabilendo i limiti di materia e di spesa entro i quali gli organi dell'ente sono competenti a deliberare; 7) deliberare sulla dotazione organica e sulla regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' e di fine servizio del personale dell'ente; 8) deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi; 9) deliberare annualmente il piano di impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' di gestione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art65); 10) deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi in conformita' al piano di cui al precedente punto, nonche' sulla costituzione e sulla disciplina dei fondi di riserva; 11) deliberare sull'acquisto, l'alienazione, la permuta e la eventuale trasformazione di beni immobili nei limiti di competenza stabiliti dai criteri di cui al precedente punto; 12) deliberare sull'accettazione di donazioni e legati a favore dell'ente; 13) deliberare sull'attribuzione degli incrementi derivanti dai bilanci di esercizio; 14) deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto; 15) deliberare sulla istituzione, composizione ed attribuzione di comitati consultivi; 16) decidere sui ricorsi concernenti i contributi e le prestazioni e sulla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dagli accordi economici in vigore; 17) deliberare su ogni altra questione ad esso deferita da leggi, decreti e regolamenti, e che non risulti espressamente deferita ad altri organi. Le deliberazioni di cui ai punti 3), 5), 6), 7) e 14) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro per quelle concernenti i regolamenti del personale dell'ente. Le deliberazioni di cui al punto 9) dovranno essere sottoposte all'approvazione ai sensi di legge. Il consiglio puo' delegare al presidente la facolta' di deliberare gli investimenti concernenti: depositi sui conti correnti fruttiferi presso istituti di credito; mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 7
Art. 7. Il comitato esecutivo e' composto: a) dal presidente dell'ente; b) dai vice presidenti; c) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) da un consigliere di amministrazione, eletto dal consiglio stesso. Esso e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri o il collegio dei sindaci. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. L'avviso di convocazione, indicante il luogo, il giorno e la ora della riunione e le questioni da trattare, e' inviato dal presidente almeno tre giorni prima, salvo il caso di assoluta urgenza, in cui la convocazione deve essere fatta telegraficamente almeno ventiquattro ore prima.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 8
Art. 8. Il comitato esecutivo: 1) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione ed esamina le questioni ad esso demandate dal consiglio medesimo e dal presidente per il migliore funzionamento dell'ente; 2) delibera sull'impiego dei fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal consiglio di amministrazione in conformita' dell'art. 6 ad eccezione degli investimenti immobiliari; 3) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione; 4) delibera sulla cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia dell'ente e sugli annotamenti relativi nonche' sullo svincolo di cauzioni e sulla rinuncia, proroga e rateizzazione dei crediti; 5) delibera sui provvedimenti concernenti il personale ad esso demandati dal consiglio di amministrazione; 6) esamina, in genere, tutte le proposte da sottoporre alla approvazione del consiglio; 7) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 9
Art. 9. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro numerato progressivamente per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale o dal funzionario dell'ente incaricato dal consiglio delle mansioni di segretario.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 10
Art. 10. Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il collegio dei sindaci e' costituito da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio; d) un rappresentante delle imprese mandanti. Per ciascun membro del collegio e' nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo. I rappresentanti di cui ai punti c) e d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. I sindaci esercitano le loro funzioni in conformita' degli [articoli 2403 e seguenti del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 11
Art. 11. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra il personale dell'ente avente qualifica di direttore superiore. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' nominare persona estranea all'ente purche' sia provvista dei requisiti di carattere, generale previsti per il personale di ruolo dell'ENASARCO - fatta eccezione del limite massimo di eta' - del diploma di laurea ed abbia particolare esperienza nel campo delle attivita' previdenziali ed assistenziali. Il direttore generale dirige i servizi dell'ente, ne sovraintende e ne regola il funzionamento, sovraintende al personale, ne cura la disciplina ed esercita le attribuzioni conferitegli dai regolamenti dell'ente e dagli organi di amministrazione. Il direttore generale esercita tutte le funzioni ad esso espressamente delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'ente. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fa parte di tutti i comitati di cui al punto 15) del precedente art. 6 e riferisce annualmente in sede di preventivo e consuntivo sulla gestione dell'ente. Lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita' e quello di quiescenza del direttore generale sono stabiliti mediante delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro. Il direttore generale non puo' essere mantenuto in servizio oltre il 65° anno di eta'.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 12
Art. 12. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarita', sul funzionamento dell'ente puo' essere disposto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'ente con i poteri che saranno fissati nel decreto stesso e per una durata non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per un altro trimestre.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 13
Art. 13. Il patrimonio dell'ente e' formato dai beni immobili e mobili e dai valori per gli acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino all'ente.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 14
Art. 14. Le entrate dell'ente sono costituite: 1) dai contributi ad esso spettanti; 2) dalle rendite del patrimonio; 3) dalle somme incassate per atti di liberalita' e per qualsiasi altro titolo.
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio-art. 15
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