DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. 794
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Ferrara, intese ad ottenere la istituzione presso detta universita' della facolta' di magistero;
Veduta la convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati rispettivamente in data 15 ottobre 1969 e 4 marzo 1971 tra l'Universita' degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e mantenimento della facolta' di magistero;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la proposta anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo, annessi al presente decreto e stipulati rispettivamente il 15 ottobre 1969 e il 4 marzo 1971, tra la Universita' degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e il mantenimento, presso la suddetta universita', della facolta' di magistero.
Art. 2
E' riconosciuta la facolta' di magistero - con il corso di laurea in materie letterarie - presso l'Universita' degli studi di Ferrara. Tale facolta' di magistero, che va ad aggiungersi alle facolta' di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della suddetta Universita' degli studi di Ferrara, viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo.
Art. 3
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistente ordinario.
Art. 4
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate per la predetta facolta' di magistero da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facolta'.
SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 116. - CARUSO
Allegato
Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Ferrara relativo all'istituzione della facolta' di magistero Art. 2. - Dopo le parole "Facolta' di giurisprudenza" vengono aggiunte le parole "Facolta' di magistero". Dopo l'art. 36 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della facolta' di magistero con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Capo II. Facolta' di magistero Art. 37. - La facolta' di magistero conferisce la laurea in materie letterarie. La durata del relativo corso e' di quattro anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 38. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in materie letterarie sono i seguenti: Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari; 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Filologia germanica; 4) Filologia slava; 5) Filosofia; 6) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 7) Storia dell'arte medioevale e moderna; 8) Storia della grammatica e della lingua italiana; 9) Storia della musica; 10) Estetica; 11) Storia del cristianesimo; 12) Storia del Risorgimento; 13) Sociologia dell'educazione; 14) Igiene; 15) Psicologia; 16) Metodologia e didattica; 17) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico; 18) Etnografia; 19) Storia della scuola e delle istituzioni educative; 20) Storia del teatro e dello spettacolo; 21) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 22) Storia della letteratura per l'infanzia; 23) Storia contemporanea; 24) Storia e critica del cinema; 25) Storia della lingua latina; 26) Linguistica; 27) Storia delle tradizioni popolari; 28) Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; 29) Lingua e letteratura russa; 30) Filosofia della storia; 31) Storia della scienza; 32) Glottologia; 33) Psicologia dell'eta' evolutiva; 34) Metodologia e didattica degli audiovisivi; 35) Storia della Chiesa; 36) Filmologia; 37) Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica; 38) Storia della critica d'arte. Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, e uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una nella lingua straniera scelta e una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 39. - Gli esami saranno sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali. La prova scritta, per le materie di cui e' contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad essa relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo. Art. 40. - Annualmente sara' comunicato il piano di studi consigliato per il corso di laurea e saranno prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal consiglio di facolta'. Art. 41. - La prova scritta di cultura generale, nel corso di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto. Art. 42. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato e depositata in segreteria, in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea. L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico. Art. 43. - Nella facolta' possono essere istituiti seminari ed Istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche e alla didattica delle singole discipline d'insegnamento. Art. 44. - Per quanto riguarda l'iscrizione ad anno successivo al primo gli studenti gia' laureati in materie letterarie, o pedagogia o lingue e letterature straniere, o di altre facolta' universitarie o istituti superiori che siano pero' in possesso di diploma di abilitazione magistrale o di maturita' scientifica o degli studenti gia' in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
Convenzione con la provincia di Ferrara ed il comune di Ferrara-art. 1
Repertorio n. 202 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Convenzione con la provincia di Ferrara ed il comune di Ferrara per l'istituzione della facolta' di magistero REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, questo giorno di mercoledi quindici del mese di ottobre (15-10-1969), in Ferrara, nella sede dell'Universita' degli studi di Ferrara, via Savonarola n. 9. Avanti a me dott. Pasquale Pericone, nato a Napoli il 16 gennaio 1914, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Ferrara e funzionario delegato con decreto rettorale 3 novembre 1960 a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'universita' stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti d'accordo con me rinunciato alla loro assistenza, sono personalmente comparsi i signori: 1) Drigo prof. Angelo nato a Padova il 29 maggio 1907, domiciliato a Padova, via Stellini, 3, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Ferrara e di legale rappresentante della medesima debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 5 aprile 1968 e 3 maggio 1968 che si allegano al presente atto, perche' ne facciano parte integrante, rispettivamente sub A) e B); 2) Ferrari avv. Giuseppe, nato a Ferrara il 23 novembre 1920, domiciliato a Ferrara, via XX Settembre n. 105, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di sindaco del comune di Ferrara e di legale rappresentante del comune stesso, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio comunale del 29 marzo 1968, prot. n. 9154 e con deliberazione di urgenza della giunta municipale in data 15 maggio 1968, n. 16824, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 22159 in data 1 luglio 1968, approvate dalla giunta provinciale amministrativa con atto del 27 settembre 1969, n. 25530/Div. II, che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante, rispettivamente sub C) e D); 3) Costa sig. Radames, nato a S. Martino (Ferrara) il 3 dicembre 1930, domiciliato a Ferrara, via G. Fabbri n. 55, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualita' di presidente dell'amministrazione provinciale di Ferrara e di legale rappresentante dell'amministrazione stessa, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale in data 1 aprile 1968, n. 90 e della giunta provinciale in data 14 maggio 1968, n. 685, ratificata dal consiglio provinciale nella seduta del 12 giugno 1968, n. 158/8022, approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 settembre 1969, n. 37701, che si allegano rispettivamente al presente atto perche' ne facciano parte integrante sub E) ed F), persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo. I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale, Premesso: a) che il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e il regolamento successivo approvato con regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione presso le universita' della facolta' di magistero; b) che in base all'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda facolta' di magistero e che, infatti tale modifica e' gia' in corso; c) che per il funzionamento di detta facolta' sono previsti n. 5 (cinque) professori di ruolo e n. 7 (sette) assistenti di ruolo; d) che il senato accademico nell'adunanza del giorno 5 marzo 1968 ha espresso con vivo compiacimento parere favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di professori di ruolo e di assistenti di cui gli enti sovventori assicurano il finanziamento; e) che il comune di Ferrara e la provincia di Ferrara hanno ravvisato l'opportunita' di costituire presso l'Universita' degli studi di Ferrara una facolta' di magistero con il corso di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere e diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, onde favorire una ripresa degli studi umanistici nella citta' e far fronte alla crescente necessita' di personale insegnante della scuola media nella zona; f) che il comune di Ferrara con deliberazione del consiglio comunale del 29 marzo 1968, prot. n. 9154 e con deliberazione di urgenza della giunta municipale in data 15 maggio 1968, n. 16824, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 22159 dell'1 luglio 1968 approvate dalla giunta provinciale amministrativa con atto del 27 settembre 1969, n. 25530/Div. II, ha assunto l'impegno di concedere all'Universita' degli studi di Ferrara, per l'istituzione della facolta' di magistero un contributo annuo di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni) per la durata di anni 20 (venti); g) che la provincia di Ferrara con deliberazione del consiglio provinciale in data 1 aprile 1968, n. 90 e della giunta provinciale in data 14 maggio 1968, n. 685, ratificata dal consiglio provinciale nella seduta del 12 giugno 1968, n. 158/8022, approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 settembre 1969, n. 37701, ha assunto l'impegno di concedere all'Universita' degli studi di Ferrara per l'istituzione della facolta' predetta, un contributo annuo di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni) per la durata di anni 20 (venti); h) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Ferrara ha deliberato con suoi atti del 5 aprile 1968 e 3 maggio 1968 di approvare lo schema di convenzione assumendo con cio' a carico dell'ateneo tutti gli oneri relativi in essa contenuti; i) che l'Universita' degli studi di Ferrara ha adottato per l'istituzione della facolta' di magistero le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del senato accademico in data 5 marzo 1968 e del consiglio di amministrazione in data 3 maggio 1968, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione; l) che con nota del Ministero della pubblica istruzione del giorno 19 settembre 1969 di prot. 1791 e' stato comunicato che la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella sua ultima riunione, esaminata la proposta anzidetta, ha espresso parere favorevole per l'istituzione della facolta' di magistero, limitatamente al corso di laurea in materie letterarie. Tutto cio' premesso: I comparenti con le rispettive qualifiche convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. In aggiunta alle facolta' dell'Universita' degli studi di Ferrara, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sara' istituita la facolta' di magistero.
Convenzione con la provincia di Ferrara ed il comune di Ferrara-art. 2
Art. 2. Presso l'Universita' degli studi di Ferrara saranno istituiti ed assegnati alla facolta' di magistero, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 10, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), [n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;5) (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattico-scientifica della facolta' di magistero durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, al momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.
Convenzione con la provincia di Ferrara ed il comune di Ferrara-art. 3
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.