LEGGE 8 maggio 1971, n. 798
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
SARAGAT COLOMBO - MORO - PRETI - VIGLIANESI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Accordo - art. 1
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea (Roma, 17 settembre 1968). La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania nell'intento di impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette, derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) Le norme contemplate dagli articoli 4, 11, numero 1, lettera c) e 12, secondo comma, lettera c) della Convenzione del 31 ottobre 1925 fra l'Italia e la Germania per impedire le doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette, concernenti le imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione marittima e dal patrimonio costituito da tali imprese, trovano la loro applicazione anche ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, nonche' al reddito del patrimonio costituito dalle medesime. 2) Il numero 1) del presente articolo si applica anche nei confronti della partecipazione ad un pool, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 3) La definizione "esercizio di imprese della navigazione aerea" significa, nell'applicazione del presente Accordo, l'esercizio attuato nel traffico aereo internazionale da parte di proprietari o di noleggiatori di aerei e comprende i voli charter, la vendita di biglietti per voli aerei per conto di altre imprese, nonche' ogni altra attivita', inclusa l'attivita' effettuata da agenzie, sempreche' sia direttamente connessa con l'esercizio della navigazione aerea.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Il presente Accordo e' valido anche per il Land di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non rilasci al Governo della Repubblica italiana una dichiarazione contraria entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Il presente Accordo forma parte integrante della Convenzione del 31 ottobre 1925, di cui all'art. 1. Esso restera' in vigore sino a quando la Convenzione del 31 ottobre 1925 non verra' denunciata da una delle due Parti contraenti secondo il disposto dell'art. 19.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn il piu' presto possibile. 2) Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. 3) Il presente Accordo sara' applicato anche ai tributi dovuti dal 1 gennaio 1957. Fatto a Roma il 17 settembre 1968 in quadruplice originale, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, tutti e quattro i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica italiana MALFATTI Per la Repubblica federale di Germania HERWARTH
Allegato
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik zur vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten Steuern bei den Unternehmungen der Luftfahrt. Parte di provvedimento in formato grafico
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