LEGGE 21 giugno 1971, n. 799

Type Legge
Publication 1971-06-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 50 della convenzione stessa.

SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - PRETI - GIOLITTI - ATTAGUILE

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convenzione - art. 1

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania PREAMBOLO La Repubblica italiana e la Repubblica Socialista di Romania, Nel desiderio di regolare le relazioni consolari e di contribuire cosi' allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, Hanno deciso di concludere una Convenzione Consolare e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di Romania il Signor Corneliu Manescu, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri trovati in buona e conveniente forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni: a) "Stato d'invio" designa l'Alta Parte contraente che istituisce l'ufficio consolare; b) "Stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale e' istituito l'ufficio consolare; c) "ufficio consolare" designa ogni Consolato Generale, Consolato o Vice Consolato; d) "circoscrizione consolare" designa il territorio fissato per l'esercizio delle funzioni da parte di un ufficio consolare; e) "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in questa qualita'; f) "funzionario consolare" designa ogni persona che esercita le funzioni consolari, ivi compreso il Capo dell'ufficio consolare; g) "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; h) "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare; i) "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio; j) "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari diversi dal Capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; k) "membri di famiglia" designa il coniuge, gli ascendenti, i discendenti del membro dell'ufficio consolare e del suo coniuge, nonche' i fratelli e le sorelle di ambedue purche' conviventi e a carico; l) "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edifici e il terreno annesso, chiunque ne sia il proprietario, i quali sono utilizzati esclusivamente agli scopi dell'ufficio consolare; m) "archivio consolare" comprende tutte le carte, documenti; corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'ufficio consolare, come anche il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Istituzione degli uffici consolari 1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione sono fissati di comune accordo tra le Parti contraenti. 3. Modifiche ulteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione che con il consenso dello Stato di residenza.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Lettere patenti e exequatur 1. Lo Stato d'invio trasmettera' per via diplomatica le lettere patenti al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 2. Il Capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'autorizzazione dello Stato di residenza, che gli e' accordata sotto forma di exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti. 3. Le lettere patenti devono attestare il nome, il cognome e la classe del Capo dell'ufficio consolare, la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare. 4. In attesa del rilascio dell'exequatur, il Capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso dallo Stato di residenza con autorizzazione provvisoria all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso le disposizioni della presente Convenzione sono a lui applicabili.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Notifica alle Autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare. Lo Stato di residenza e' tenuto altresi', ad assicurare le misure necessarie affinche' il Capo dell'ufficio consolare possa adempiere alle proprie funzioni.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Esercizio delle funzioni consolari 1. Le funzioni consolari saranno esercitate dai funzionari consolari dello Stato d'invio. 2. Le funzioni consolari possono essere esercitate anche, se del caso, da agenti diplomatici facenti parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza; in tal caso saranno rispettati i diritti e gli obblighi degli agenti diplomatici. 3. Le funzioni consolari non potranno essere esercitate fuori della circoscrizione consolare, se non con il previo consenso dello Stato di residenza.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Gerente ad interim 1. Nel caso in cui il Capo dell'ufficio consolare si trovi nella impossibilita' di adempiere alle proprie funzioni, o se l'ufficio e' vacante, la direzione dell'ufficio consolare puo' essere temporaneamente affidata ad un funzionario consolare facente parte dello stesso ufficio consolare, di un altro ufficio consolare dello Stato, d'invio situato nel territorio dello Stato di residenza, oppure ad un agente diplomatico facente parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza. 2. Il nome e il cognome della persona designata in qualita' di gerente ad interim verranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Il gerente ad interim usufruira' dei diritti, delle immunita' e dei privilegi accordati al Capo dell'ufficio consolare dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Numero e cittadinanza dei membri dell'ufficio consolare 1. Lo Stato d'invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare in relazione al volume del lavoro ed alle necessita' di un normale svolgimento delle attivita' dello stesso ufficio. Lo Stato di residenza potra' tuttavia chiedere che l'effettivo di cui sopra venga contenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessita' dell'ufficio consolare. 2. I funzionari consolari devono essere cittadini dello Stato d'invio i quali non abbiano residenza nel territorio dello Stato di residenza e non siano inviati in tale Stato con altre mansioni. I membri dell'ufficio consolare non possono esercitare il commercio o una professione nel territorio dello Stato di residenza. 3. Nei loro rapporti reciproci le Parti contraenti non faranno uso di consoli onorari. 4. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare possono essere solo cittadini dello Stato d'invio o dello Stato di residenza. 5. Il nome, il cognome ed il rango dei funzionari consolari, escluso il Capo dell'ufficio consolare, nonche' il nome ed il cognome degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'ufficio consolare saranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 6. Lo Stato di residenza rilascia a ciascun funzionario consolare un documento che attesta la sua qualita'.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Fine delle funzioni di un membro dell'ufficio consolare 1. Le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno fine in particolare per: a) la notifica dello Stato d'invio, allo Stato di residenza che le sue funzioni sono terminate; b) il ritiro dell'exequatur; c) la notifica allo Stato d'invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare. 2. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento rendere noto allo Stato d'invio che un funzionario consolare e' persona non grata o che un impiegato consolare o un membro del personale di servizio non sono accettabili. In tal caso, lo Stato d'invio richiamera' il funzionario consolare e porra' fine all'attivita' dell'impiegato consolare o del membro del personale di servizio dell'ufficio consolare. 3. Se entro un termine ragionevole, lo Stato d'invio non da' seguito a quanto gli e' stato notificato, lo Stato di residenza potra', secondo il caso, ritirare l'exequatur del Capo dell'ufficio consolare, oppure notificare allo Stato d'invio per via diplomatica la decisione presa di non considerare piu' la persona come funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio dell'ufficio consolare. 4. Nelle situazioni menzionate ai paragrafi 2 e 3 lo Stato di residenza non e' obbligato ad informare lo Stato d'invio dei motivi della decisione presa.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Scopi dell'attivita' consolare I funzionari consolari favoriscono, con le loro attivita', lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti e contribuiscono a promuovere le relazioni amichevoli tra di esse.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio I funzionari consolari possono registrare i cittadini dello Stato d'invio che hanno il domicilio o la residenza nella loro circoscrizione consolare, il che non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi e regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Rappresentanza dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorita' dello Stato di residenza I funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello Stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle altre Autorita' dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Rilascio dei passaporti e dei visti I funzionari consolari rilasciano passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonche' visti alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Funzioni in materia di stato civile 1. I funzionari consolari hanno diritto di registrare la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i certificati relativi. Cio' non esime le persone interessate dal richiedere le registrazioni previste dalle leggi dello Stato di residenza, per quanto riguarda la nascita e il decesso. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di celebrare matrimoni tra cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati. Essi informeranno immediatamente di cio' le competenti Autorita' dello Stato di residenza. 3. Le competenti Autorita' locali dello Stato di residenza informeranno senza ritardo l'ufficio consolare del decesso di un cittadino dello Stato d'invio.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Funzioni in materia di tutela e curatela 1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorita' competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorita' dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrera' provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Funzioni notarili 1. Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari sono autorizzati a compiere - nei locali consolari, nell'abitazione dei cittadini dello Stato d'invio, a bordo di nave o aeromobile che battono bandiera dello stesso Stato - i seguenti atti: a) ricevere, redigere, certificare e autenticare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio; b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; c) redigere, certificare o autenticare i contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti giuridici unilaterali, a meno che i contratti e gli atti non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza; i funzionari consolari, tuttavia, non sono autorizzati a redigere, certificare o autenticare i contratti e gli altri atti giuridici relativi alla costituzione, alla modificazione ed alla estinzione di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza; d) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato d'invio; e) legalizzare e certificare la firma dei documenti di ogni natura emanati dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di residenza e che debbano produrre effetti nello Stato d'invio; f) apporre la data certa ai documenti e autenticare sui documenti di ogni natura la firma dei cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento non sia in contrasto con le leggi dello Stato di residenza. 2. Gli atti previsti al n. 1 hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio degli atti autenticati, legalizzati o certificati dalle competenti Autorita' di questo Stato.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Funzioni in materia di successione 1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di quest'ultimo ne informera' senza ritardo l'ufficio consolare e comunichera' tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'eventuale esistenza di un testamento. La detta Autorita' fara' un'analoga comunicazione all'ufficio consolare dello Stato d'invio nel caso in cui sara' stata informata che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza informera' senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando i chiamati all'eredita' in una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza siano cittadini dello Stato d'invio. 3. L'Autorita' competente dello Stato di residenza notifichera' senza ritardo all'ufficio consolare dello Stato d'invio le misure che essa ha preso per la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari che sono restati nel proprio territorio in seguito alla morte di un cittadino dello Stato d'invio. I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per mezzo di un delegato, alla esecuzione delle misure previste nell'alinea precedente. 4. Se dopo il compimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i mobili della successione o il ricavato della vendita dei mobili o immobili spettano a un erede o a un legatario che ha residenza nel territorio dello Stato d'invio e che non ha partecipato alla procedura della successione e che non ha designato un rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede o del legatario a condizione: a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la trasmissione dei beni della successione o del ricavato della loro vendita; b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti. 5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia mentre si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza, i suoi effetti personali saranno trasmessi senz'altra formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio, ad eccezione di quelli che sono acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento della morte. L'esportazione degli effetti personali e la trasmissione delle somme di denaro saranno effettuate con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza. 6. I cittadini dello Stato d'invio godranno, nello Stato di residenza, in cio' che riguarda la realizzazione dei diritti ereditari, dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo. 7. Le disposizioni dell'art. 12 della presente Convenzione sono ugualmente applicabili in materia di successione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Funzioni inerenti all'invio di atti I funzionari consolari possono trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio, con domicilio o residenza nel territorio dello Stato di residenza, atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti dallo Stato d'invio.

Convenzione - art. 19

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