LEGGE 8 maggio 1971, n. 800
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.
SARAGAT COLOMBO - MORO - PRETI - VIGLIANESI - ATTAGUILE
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Accordo - art. 1
Accordo fra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sudan, animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 a) L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" significa attivita' di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci. b) Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Sudan, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. c) Per "imprese sudanesi" si intendono lo Stato sudanese e gli enti pubblici sudanesi sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Sudan e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi sudanesi ed aventi la sede della direzione effetti va nel territorio del Sudan.
Accordo - art. 2
Articolo 2 a) Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, il Sudan e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese sudanesi esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. b) Il Governo sudanese si impegna di esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Sudan, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Sudan. c) L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi a) e b) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese sudanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Il presente Accordo entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio del 1965.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale ipotesi esso non spieghera' piu' efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. FATTO a Khartoum il 19 ottobre 1968 in duplice originale nelle lingue italiana, inglese ed araba; in caso di divergenza fra i testi italiano ed arabo prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Repubblica del Sudan SAAD EL IZIRIG Per il Governo della Repubblica italiana MARIO UNGARO
Agreement
Agreement between the Republic of the Sudan and the Republic of Italy in order to avoid double taxation on revenues arising from the exercise of maritime and air navigation. Parte di provvedimento in formato grafico
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