DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. 801

Type DPR
Publication 1971-05-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta, intese ad ottenere il completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che la facolta' di medicina e chirurgia comprende un primo ed un secondo triennio e cioe' l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e pertanto dall'art. 1, secondo comma, accanto alla facolta' di medicina e chirurgia va tolta la frase "limitata al 1° triennio"; tale frase va tolta anche tra l'art. 42 e 43, e l'art. 44 e' abrogato e sostituito dal seguente: Facolta' di medicina e chirurgia Art. 44. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni divisi in due trienni. Sono insegnamenti fondamentali: 1° triennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia generale (biennale); 6) Patologia generale (biennale); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia. 2° triennio: 1) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 2) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 3) Anatomia e istologia patologica (biennale); 4) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale); 5) Clinica medica generale e terapia medica (biennale); 6) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale); 7) Clinica pediatrica; 8) Clinica ostetrica e ginecologica; 9) Igiene; 10) Medicina legale e delle assicurazioni; 11) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale); 12) Clinica dermosifilopatica (semestrale); 13) Clinica oculistica (semestrale); 14) Clinica odontoiatrica (semestrale); 15) Radiologia (semestrale); 16) Farmacologia. Sono insegnamenti complementari: 1) Istologia e embriologia generale; 2) Nozioni di matematica con elementi di biometria e di statistica; 3) Anatomia topografica; 4) Istochimica; 5) Parassitologia; 6) Virologia; 7) Scienza dell'alimentazione; 8) Radiobiologia; 9) Storia della medicina; 10) Psicologia; 11) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 12) Anestesiologia e rianimazione; 13) Audiologia; 14) Cardiologia; 15) Chirurgia plastica; 16) Clinica ortopedica; 17) Ematologia; 18) Fisica nucleare applicata alla medicina; 19) Genetica medica; 20) Gerontologia; 21) Idrologia medica; 22) Malattie infettive; 23) Medicina costituzionale ed endocrinologia; 24) Medicina del lavoro; 25) Medicina dello sport; 26) Patologia ostetrica e ginecologica; 27) Psichiatria; 28) Puericultura; 29) Reumatologia; 30) Semeiotica medica; 31) Semeiotica chirurgica; 32) Statistica sanitaria; 33) Terapia medica sistematica; 34) Traumatologia della strada; 35) Urologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti. Le esercitazioni pratiche per le discipline complementari sono obbligatorie invece soltanto per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per ottenere l'iscrizione al 3° e 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superati i relativi esami. Gli esami di "Fisiologia umana" e di "Patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "Patologia speciale medica" e di "Patologia speciale chirurgica". Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi. Per l'insegnamento di anatomia e istologia patologica e' prescritto, prima dell'espletamento dell'esame su tutta la materia, alla fine del 5° anno, un colloquio sulle "Istituzioni" e sulla "Istologia patologica". Lo studente che non abbia superato questo esame non puo' essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno. L'insegnamento di clinica ortopedica deve includersi tra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea. Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni. Dopo il 6° anno e prima dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, lo studente e' tenuto a completare l'insegnamento delle cliniche medico-chirurgica ed ostetrica-ginecologica con un tirocinio continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed in una prova di cultura generale.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 124. - CARUSO

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