LEGGE 21 giugno 1971, n. 804
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 della convenzione stessa.
SARAGAT COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Convenzione - art. 1
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. PREAMBOLO Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, Sollecite di potenziare nella Comunita' la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio, Considerando che a tal fine e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei belgi: Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri; Il Presidente della Repubblica francese: Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri; Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo: Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri; I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione: 1° - lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini; 3° - la sicurezza sociale; 4° - l'arbitrato.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo. Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare: - nel Belgio : l'articolo 15 del Codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52-bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza; - nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile; - in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile; - in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile; - nel Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del Codice civile; - nei Paesi Bassi : l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Se il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16. Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente: 1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita; 2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; 3° - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; 4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; 5° - qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato: 1° - in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi; 2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo; 3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 In materia di assicurazioni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente, puo' essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui e' domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se piu' assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio. Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore puo' inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che e' intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione. L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, e' considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilita' civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore puo' altresi' esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui e' stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreche' essa sia possibile. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni: 1° - posteriori al sorgere della controversia o 2° - che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3° - che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui lo evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario. L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni: 1° - posteriori al sorgere della controversia o 2° - che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3° - che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1° - in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova; 2° - in materia di validita', nullita' o scioglimento delle societa' o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato; 3° - in materia di validita' delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti; 4° - in materia di registrazione o di validita' di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali e' prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale; 5° - in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16. Se la clausola attributiva di competenza e' stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto e' comparso e' competente. Tale norma non e' applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara di ufficio la propria incompetenza.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e' citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza. Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sara' accertato che il convenuto e' stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso. Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza puo' sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Ove piu' cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito puo' sospendere il procedimento. Tale giudice puo' inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame cosi' stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a piu' giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorita' giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito e' riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonche' la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale puo' far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento e' richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice e' competente al riguardo.
Convenzione - art. 27
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