LEGGE 8 maggio 1971, n. 805

Type Legge
Publication 1971-05-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalita' preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Accordo - art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalita' preliminari occorrenti per contrarre matrimonio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA animati dal desiderio di regolare nei rapporti fra i due Stati le procedure in materia di stato civile, e riconosciuta la reciproca utilita' di provvedervi mediante la stipulazione di apposito Accordo, hanno nominato loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario Prof. Dr. Adolfo MARESCA, Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario Dr. Rudolf KRIPPL-REDLICH i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I documenti rilasciati da un ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti, ed indicati nel presente articolo, sono esenti, per l'uso nell'altro Stato, da qualsiasi legalizzazione, purche' muniti della data, della firma dell'ufficiale dello stato civile, del sigillo o del timbro dell'ufficio. Documenti italiani: copia integrale dell'atto di nascita (vollstaendige Abschrift aus dem Geburtsregister) estratto per riassunto dell'atto di nascita (Auszug aus dem Geburtsregister) certificato di nascita (Geburtsbescheinigung) certificato di stato libero (Ledigkeitsbescheinigung) certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Zeugnis ueber das durchgefuehrte Aufgebot) copia integrale dell'atto di matrimonio (vollstaendige Abschrift aus dem Heiratsregister) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (Auszug aus dem Heiratsregister) certificato di matrimonio (Heiratsbescheinigung) copia integrale dell'atto di morte (vollstaendige Abschrift aus dem Sterberegister) estratto per riassunto dell'atto di morte (Auszug aus dem Sterberegister) certificato di morte (Todesbescheinigung) Documenti austriaci: beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch (copia integrale dell'atto di nascita) Geburtsurkunde (estratto dell'atto di nascita) Geburtsbescheinigung (certificato di nascita) Ehefaehigkeitszeugnis (certificato di capacita' matrimoniale) beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch (copia integrale dell'atto di famiglia) Heiratsurkunde (estratto dell'atto di matrimonio) beglaubigte Abschrift aus dem Sterbebuch (copia integrale dell'atto di morte) Sterbeurikunde (estratto dell'atto di morte).

Accordo - art. 2

Articolo 2 L'esenzione dalla legalizzazione e' estesa, inoltre, ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio nell'altro Stato, rilasciato dalle autorita' degli Stati contraenti, purche' munito della data, della firma dell'autorita' rilasciante, del sigillo o del timbro dell'ufficio.

Accordo - art. 3

Articolo 3 (1) Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti iscritti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nei seguenti registri dello stato civile, e concernenti i cittadini dell'altro Stato: in Italia: registri di nascita registri di matrimonio registri di morte; in Austria: Geburtenbuch Familienbuch Sterbebuch. (2) Le suddette comunicazioni sono effettuate mediante moduli corrispondenti a quelli allegati al presente Accordo (allegato I-A, B, C) previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero. Tali moduli sono completati dai seguenti dati: a) per gli atti destinati in Italia: per le nascite (modulo A): ultima residenza dei genitori in Italia; per i matrimoni (modulo B): ultima residenza degli sposi in Italia, cognome e nome dei genitori degli sposi; per le morti (modulo C): ultima residenza del defunto in Italia; b) per gli atti destinati in Austria: per le nascite (modulo A): ultima residenza dei genitori in Austria; ove possibile, luogo e data del matrimonio dei genitori e, per i figli illegittimi, luogo e data di nascita della madre; per i matrimoni (modulo B): ultima residenza degli sposi in Austria, cognome, nome e, ove possibile, luogo e data del matrimonio dei genitori degli sposi; per le morti (modulo C): ultima residenza del defunto in Austria e, ove possibile, luogo e data dell'eventuale matrimonio. (3) I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Quando un'annotazione e' apposta su atti dello stato civile concernenti cittadini dell'altro Stato contraente, deve essere trasmessa: da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, una "copia integrale" dell'atto contenente detta annotazione; da parte dell'ufficiale dello stato civile austriaco, una "beglaubigte Abschrift" dell'atto contenente detta annotazione.

Accordo - art. 5

Articolo 5 I documenti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4 del presente Accordo sono trasmessi, almeno mensilmente, dall'ufficiale dello stato civile direttamente al competente Ufficio consolare dell'altro Stato contraente.

Accordo - art. 6

Articolo 6 (1) Gli ufficiali dello stato civile italiani possono chiedere direttamente, per uso amministrativo, agli ufficiali dello stato civile austriaci le copie integrali ("beglaubigte Abschriften") degli atti contenuti nei registri indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, riguardanti cittadini italiani. (2) Gli ufficiali dello stato civile austriaci possono chiedere direttamente, per uso amministrativo, agli ufficiali dello stato civile italiani le copie integrali ("vollstaendige Abschriften") degli atti contenuti nei registri indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, riguardanti cittadini austriaci. Dette copie sono rilasciate senza la preventiva autorizzazione dell'autorita' di vigilanza.

Accordo - art. 7

Articolo 7 I documenti di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente Accordo sono rilasciati in esenzione da qualsiasi diritto e tassa, e sono trasmessi senza spesa per il destinatario.

Accordo - art. 8

Articolo 8 (1) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, per provare che, secondo la legge nazionale, non sussistono impedimenti a contrarre matrimonio, deve presentare: a) in Italia, un "Ehefaehigkeitszeugnis" (certificato di capacita' matrimoniale) rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile austriaco conformemente all'allegato II-A; b) in Austria, un "certificato di eseguita pubblicazione, di matrimonio" con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile italiano conformemente all'allegato II-B. Per tale certificato non e' richiesta la dichiarazione consolare austriaca attestante che esso e' stato rilasciato dall'autorita' competente. (2) I nubendi devono, inoltre, presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III. (3) Le disposizioni vigenti nei due Stati contraenti, per la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di cui al paragrafo 1, sono indicate nell'allegato IV. (4) Gli Stati contraenti si daranno comunicazione delle eventuali variazioni delle norme concernenti la documentazione occorrente per contrarre matrimonio e la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile.

Accordo - art. 9

Articolo 9 (1) Il cittadino italiano, per ottenere il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del presente Accordo, si rivolge all'ufficiale dello stato civile austriaco competente per la celebrazione del matrimonio. Questi trasmette al competente Ufficio consolare italiano in Austria la richiesta redatta conformemente al modulo di cui all'allegato V-A, corredato, per entrambi i nubendi, dei documenti indicati nell'allegato III. (2) L'Ufficio consolare trasmette la richiesta e i documenti al competente ufficiale dello stato civile italiano. (3) Eseguita la pubblicazione di matrimonio in Italia, il certificato previsto all'articolo 8, paragrafo 1, deve essere inviato direttamente all'ufficiale dello stato civile austriaco unitamente alla documentazione ricevuta; la richiesta e' trattenuta dall'ufficiale dello stato civile italiano. (4) La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi e' cittadino di un terzo Stato. (5) Il cittadino italiano puo' anche rivolgersi, per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano. In tal caso, entrambi i nubendi devono parimenti presentare i documenti indicati nell'allegato III.

Accordo - art. 10

Articolo 10 (1) Il cittadino austriaco, per ottenere il certificato previsto all'articolo 8, paragrafo I, del presente Accordo, si rivolge direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano competente per la celebrazione del matrimonio. Questi, mentre procede alle formalita' previste dal proprio ordinamento, trasmette subito al competente Ufficio consolare austriaco in Italia la richiesta redatta conformemente al modulo di cui all'allegato V-B, corredato, per entrambi i nubendi, dei documenti indicati nell'allegato III. (2) L'Ufficio consolare trasmette la richiesta e i documenti al competente ufficiale dello stato civile austriaco. (3) L'ufficiale dello stato civile austriaco rilascia il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, e lo trasmette direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano, unitamente alla documentazione ricevuta; la richiesta e' trattenuta dall'ufficiale dello stato civile austriaco. (4) La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi e' cittadino di un terzo Stato. (5) Il cittadino austriaco puo' anche rivolgersi per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, direttamente al competente ufficiale dello stato civile austriaco. In tal caso entrambi i nubendi devono parimenti presentare i documenti indicati nell'allegato II.

Accordo - art. 11

Articolo 11 (1) Per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del presente Accordo, gli Uffici ivi indicati comunicano direttamente fra di loro. (2) I documenti redatti in lingua italiana, o tedesca, devono essere accompagnati da una traduzione nell'altra lingua, dichiarata conforme dall'ufficio consolare o da un traduttore giurato di uno dei due Stati contraenti. I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana, o tedesca, devono essere accompagnati da traduzione nelle due lingue italiana e tedesca, dichiarata conforme secondo le stesse modalita'. Le suddette traduzioni sono esenti da qualsiasi legalizzazione.

Accordo - art. 12

Articolo 12 La indicazione della cittadinanza in un documento che non sia il certificato di cittadinanza non costituisce prova dello status civitatis delle persone menzionate nel documento medesimo.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Ai fini del presente Accordo, 1) gli organi statali 2) le Chiese ed Associazioni religiose legalmente riconosciute, che, agli effetti civili, erano competenti anteriormente al 1 gennaio 1939 per la tenuta dei registri dello stato civile nel territorio della Repubblica d'Austria, e la cui competenza e' tuttora mantenuta nei limiti delle disposizioni austriache vigenti in materia di stato civile, sono considerati uffici dello stato civile per quanto riguarda gli atti gia' iscritti nei registri dello stato civile da essi tenuti, le annotazioni che vengono apposte sugli atti stessi ed i documenti relativi che sono da essi rilasciati.

Accordo - art. 14

Articolo 14 (1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al piu' presto possibile. (2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e sara' tacitamente prorogato di anno in anno se non sara' stato denunciato sei mesi prima delle rispettive scadenze. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli. FATTO a Vienna, il 21 aprile 1967, in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, facendo entrambi i testi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Adolfo MARESCA Per la Repubblica d'Austria Rudolf KRIPPL-REDLICH

Accordo - Dichiarazione

DICHIARAZIONE CONGIUNTA In relazione all'Accordo in materia di stato civile firmato in data odierna, gli Stati contraenti si danno reciprocamente atto che le Dichiarazioni fra l'Italia e l'Austria-Ungheria del 29 settembre-15 ottobre 1883 per la reciproca comunicazione degli atti di stato civile, non sono piu' in vigore tra i due Stati. FATTO a Vienna, il 21 aprile 1967, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, facendo entrambi i testi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Adolfo MARESCA Per la Repubblica d'Austria Rudolf KRIPPL-REDLICH

Allegati - Quadro Allegati

QUADRO DEGLI ALLEGATI Alleg. I-A: estratto dal registro delle nascite Art. 3 paragrafo 2 I-B: estratto dal registro dei matrimoni I-C: estratto dal registro delle morti Alleg. II-A: certificato di capacita matrimoniale (Austria) Art. 8 paragrafo 1 II-B: certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Italia) Alleg. III: documenti occorrenti ad entrambi Art. 8 paragrafo 2 i nubendi per ottenere il certificato Art. 9 paragrafo 1 e 5 di eseguita pubblicazione di matrimonio Art. 10 paragrafo 1 e 5 (Italia), di capacita matrimoniale (Austria) e per contrarre matrimonio (Italia e Austria) Alleg. IV: disposizioni sulla competenza Art. 8 paragrafo 3 territoriale dell'ufficiale dello stato civile a rilasciare il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Italia) e di capacita' matrimoniale (Austria) Alleg. V-A: istanza per il rilascio del Art. 9 paragrafo 1 certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Austria) Alleg. V-B: domanda per il rilascio del Art. 10 paragrafo 1 certificato di capacita matrimoniale (Austria)

Allegati - Allegato IA

Allegato I-A Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IB

Allegato I-B Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IC

Allegato I-C Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IIA

Allegato II-A Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IIB

Allegato II-B Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato III

Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IV

Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VA

Allegato V-A Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VB

Allegato V-B Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.