LEGGE 21 giugno 1971, n. 806
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione.
SARAGAT COLOMBO - MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Convention
Convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali e protocollo addizionale (Roma, 7 settembre 1967). CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS, POUR L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIERES RESPECTIVES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA IL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'ITALIA, IL LUSSEMBURGO ED I PAESI BASSI PER LA MUTUA ASSISTENZA TRA LE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI DOGANALI I Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Considerato che le infrazioni alle leggi doganali sono pregiudizievoli per gli interessi economici e fiscali dei loro rispettivi Paesi nonche' per gli interessi legittimi del commercio, dell'industria e dell'agricoltura e che esse compromettono le finalita' dei Trattati istitutivi delle Comunita' Europee, Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali al fine di garantire l'applicazione uniforme dei regimi tariffari previsti da tali Trattati, Convinti che la lotta contro le infrazioni alle leggi doganali e la ricerca di una maggiore esattezza nell'applicazione dei dazi doganali sarebbero rese piu' efficaci dalla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, Solleciti di assicurare lo sviluppo e il funzionamento dell'unione doganale tra gli Stati contraenti mediante una stretta collaborazione tra le Amministrazioni doganali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Gli Stati contraenti si prestano mutua assistenza per il tramite delle Amministrazioni doganali rispettive e alle condizioni qui di seguito esposte, allo scopo di assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione e di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle leggi doganali. 2. Tuttavia, se in uno Stato contraente la competenza per la esecuzione di alcune disposizioni della presente Convenzione e' attribuita ad una autorita' diversa dalla Amministrazione doganale, tale autorita' viene considerata quale Amministrazione doganale ai fini della Convenzione. A tale scopo gli Stati contraenti si comunicano le informazioni utili.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, si intendono per leggi doganali le disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione e al transito, concernenti sia i dazi doganali e tutti gli altri diritti, che le misure di proibizione, di restrizione o di controllo. L'espressione "dazi doganali" comprende anche i prelievi creati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si adoperano per armonizzare le attribuzioni e l'orario di apertura degli Uffici doganali posti alle loro frontiere comuni.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione e in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana e della specie tariffaria delle merci. 2. Quando l'Amministrazione interpellata non dispone delle informazioni richieste, essa fa svolgere indagini nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio Paese in materia di percezione di dazi doganali e di altri diritti di importazione e di esportazione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di un traffico effettuato in infrazione alle leggi doganali.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente esercita, di propria iniziativa o a richiesta e per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio: a) sui movimenti e piu' particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio delle persone sospettate di commettere, professionalmente o abitualmente, infrazioni alle leggi doganali di un altro Stato contraente; b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico in infrazione alle leggi doganali di un altro Stato contraente; c) sui movimenti di merci che un altro Stato contraente abbia segnalate quali oggetto di un importante traffico verso questo Stato in infrazione alle proprie leggi doganali; d) sui veicoli, imbarcazioni o aeromobili, per i quali vi sia il sospetto che siano utilizzati per commettere infrazioni alle leggi doganali di un altro Stato contraente.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che merci esportate da uno Stato contraente verso un altro Stato contraente sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente comunica all'Amministrazione doganale di un altro Stato contraente, di propria iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire infrazioni alle leggi doganali di quest'ultimo Stato.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti ogni informazione che puo' essere utile circa le infrazioni alle leggi doganali e, in particolare, i nuovi mezzi o sistemi usati per commetterle; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerche relativi ai particolari procedimenti adoperati.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti adottano disposizioni affinche' i loro servizi di ricerche mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni alle leggi doganali dei rispettivi Paesi.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di uno degli Stati contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale di un altro Stato contraente e ai fini della presente Convenzione, raccogliere negli uffici di quest'ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari sono autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e altri documenti.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 A richiesta dei tribunali o autorita' di uno Stato contraente, aditi su infrazioni alle leggi doganali, le Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti possono autorizzare i loro agenti a comparire come testimoni o esperti davanti a detti tribunali o autorita'. Gli agenti depongono, nei limiti fissati dall'autorizzazione, su quanto da loro constatato nell'esercizio delle loro funzioni. La domanda di comparizione deve precisare, in particolare, in quale questione e in quale qualita' sara' interrogato l'agente.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dello Stato cui e' rivolta tale richiesta fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per infrazione alle leggi doganali, di testimoni di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini alla Amministrazione richiedente. 2. Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente competenti per la ricerca delle infrazioni alle leggi doganali possono, sul territorio di un altro Stato contraente, con il consenso degli agenti competenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato, assistere alle operazioni, da effettuarsi da questi ultimi, per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni, se queste interessano la prima Amministrazione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti possono addurre, a titolo di prova, sia nei loro processi verbali, relazioni e testimonianze che nel corso di procedimenti e azioni innanzi ai tribunali, le informazioni raccolte e i documenti consultati nelle condizioni previste dalla presente Convenzione. La efficacia probatoria di tali informazioni e documenti nonche' la loro produzione in giudizio dipendono dall'ordinamento giuridico nazionale.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente si trovano sul territorio di un altro Stato contraente, essi devono essere in grado di giustificare in qualsiasi momento la loro condizioni ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalle leggi e regolamenti nazionali. Essi sono assimilati a questi ultimi agenti per cio' che riguarda gli effetti penali delle infrazioni di cui fossero oggetto e di quelle da essi compiute.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, quella dello Stato, a cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti o decisioni emanati dalle autorita' amministrative e concernenti l'applicazione delle leggi doganali.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli esperti.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ottenuti possono essere utilizzati unicamente ai fini della presente Convenzione. Possono essere comunicati a persone diverse da quelle che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di uno Stato contraente dispone in virtu' della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Stato ai documenti o informazioni aventi la stessa natura.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Nessuna richiesta di assistenza puo' essere formulata se l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente non e' in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalita' di pratica attuazione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applicazione della mutua assistenza piu' estesa che alcuni Stati contraenti si prestano o si presteranno in virtu' di accordi o intese. 2. La presente Convenzione si applica solo ai territori europei degli Stati contraenti.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 1. La presente Convenzione sara' ratificata o approvata e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' tale deposito a tutti gli Stati firmatari. 2. Essa entrera' in vigore, nei confronti degli Stati contraenti che abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica o di approvazione. 3. Essa entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato contraente che la ratifichera' o l'approvera' successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. 2. Ogni Stato contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento tre anni dopo l'entrata in vigore nei confronti di questo Stato, inviando una notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' la denunzia agli altri Stati contraenti. 3. La denunzia avra' effetto alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana. La presente Convenzione, redatta in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.
Allegato
OVEREENKOMST TUSSEN BELGIE, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, FRANKRIJK, LUXEMBURG EN NEDERLAND INZAKE WEDERZIJDSE BLISTAND TUSSEN DE ONDERSCHEIDEN DOUANE-ADMINISTRATIES Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLE ADDITIONNEL Parte di provvedimento in formato grafico ZUSATZPROTOKOLL Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo aggiuntivo
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, per la mutua assistenza tra le Amministrazioni doganali rispettive, i sottoscritti Plenipotenziari hanno concordato la seguente dichiarazione che costituisce parte integrante della Convenzione stessa: 1. Le disposizioni della presente Convenzione non impongono alle Amministrazioni doganali l'obbligo di fornire informazioni provenienti da banche o da istituti ad esse assimilati. 2. L'Amministrazione doganale di uno Stato contraente potra' rifiutarsi di comunicare informazioni che, se prodotte, potrebbero implicare, a giudizio di tale Stato, violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato e, se lo Stato richiedente lo desidera, deve costituire oggetto di discussione verbale tra le rispettive Amministrazioni.
Protocol
AANVULLEND PROTOCOL Parte di provvedimento in formato grafico Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.