DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. 811

Type DPR
Publication 1971-05-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per le universita';

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato;

Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturita' professionale;

Ritenuto che occorre adeguare il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, alle esigenze della sperimentazione, anche per cio' che attiene ai titoli previsti per l'ammissione ai corsi sperimentali e, di conseguenza, agli esami di maturita';

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

La tabella D annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato, e' modificata nel senso che dall'anno scolastico 1970-71 presso gli istituti professionali per il commercio "Giulio Romano" di Roma e "Corner" di Venezia, e' autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale post-qualifica per "analista contabile" in luogo di quello per "segretario d'amministrazione". Con la stessa decorrenza presso l'istituto professionale per il commercio di Novi Ligure, e' autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale post-qualifica per "segretario d'amministrazione" in luogo di quello per "analista contabile".

Art. 2

La tabella F annessa al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 253 e' modificata nel senso che il corso sperimentale post-qualifica istituito, dall'anno scolastico 1969-70, presso l'istituto professionale femminile di Brindisi e' per "disegnatrice stilista di moda" anziche' per "tecnica della grafica e della pubblicita'".

Art. 3

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, e' integrato nel senso che al primo comma dell'articolo medesimo dopo le parole "installatore di impianti idro-termo-sanitari" vanno aggiunte le parole "ottico, meccanico armaiolo, meccanico strumentista orologiaio, montatore impianti distribuzione carburanti, nonche' i licenziati dalla sezione triennale di qualifica per meccanico agrario". Lo stesso art. 5 al secondo comma va integrato con l'aggiunta delle parole "installatore di impianti telefonici, tecnico di radiologia medica" alla fine del comma medesimo.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 253 sopramenzionato i diplomi di qualifica del settore commerciale rilasciati in base al precedente ordinamento, dopo un corso di studio triennale o quadriennale, sono equipollenti a quelli attualmente rilasciati come di seguito precisato: "segretario d'azienda"; "addetto alla segreteria di azienda"; "contabile d'azienda"; "addetto alla contabilita' di azienda"; "corrispondente commerciale in lingue estere"; "addetto agli uffici turistici"; "steno-dattilografo in lingue estere"; "addetto agli uffici turistici"; "operatore commercio con l'estero"; "addetto alle aziende di spedizione e trasporto".

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 126. - CARUSO

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