LEGGE 21 giugno 1971, n. 816

Type Legge
Publication 1971-06-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.

SARAGAT COLOMBO - MORO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convention

Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels Convention relating to a uniform law on the international sale of goods Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, e cioe' i testi francese e inglese qui sopra riportati. Convenzione relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderosi di instaurare una legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e si sono accordati sulle seguenti disposizioni: Articolo I 1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna a introdurre nella propria legislazione, conformemente al proprio ordinamento costituzionale, non oltre la data dell'entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione, la Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali (qui appresso denominata "legge uniforme") allegata alla presente Convenzione. 2. Ciascuno degli Stati contraenti potra' introdurre la legge uniforme nella propria legislazione sia nel testo autentico sia tradotta nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. 3. Ciascuno degli Stati contraenti e' tenuto a comunicare al Governo dei Paesi Bassi i testi che, in applicazione della presente Convenzione, saranno stati introdotti nella propria legislazione.

Convenzione-art. II

Articolo II 1. Due o piu' Stati contraenti possono dichiarare di essere d'accordo nel non considerarsi come Stati diversi per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui all'art. 1, 1° e 2° comma della legge uniforme, in quanto essi applicano alle vendite che, in difetto di una tale dichiarazione sarebbero state disciplinate dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili. 2. Ciascuno degli Stati contraenti puo' dichiarare di non considerare come Stato diverso rispetto a se stesso, per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui al precedente comma, uno o piu' Stati non contraenti, in quanto questi ultimi Stati applicano alle vendite che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbero state disciplinate dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili alle proprie. 3. In caso di ratifica o di adesione successiva di uno Stato, nei cui confronti e' stata resa una dichiarazione in base al precedente comma, detta dichiarazione conserva la sua validita' a meno che lo Stato ratificante o aderente dichiari di non accettarla. 4. Le dichiarazioni previste ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere rese dagli Stati interessati all'atto del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo e debbono essere indirizzate al Governo dei Paesi Bassi. Esse avranno effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi le avra' ricevute o, qualora allo spirare di detto termine la presente Convenzione non sia ancora entrata in vigore, nei riguardi dello Stato interessato, dalla data della entrata in vigore di questa ultima.

Convenzione-art. III

Articolo III In deroga all'art. 1 della legge uniforme, ciascuno degli Stati contraenti puo' dichiarare mediante atto da notificarsi al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme che nel caso in cui le parti del contratto di vendita abbiano il centro dei loro affari o, in difetto di questo, la loro residenza abituale nel territorio di diversi Stati contraenti, e inserire, in conseguenza, la parola "contraenti" dopo la parola "Stati", la' dove quest'ultima figura per la prima volta al 1° comma dell'art. 1 della legge uniforme.

Convenzione-art. IV

Articolo IV 1. Ciascuno Stato che abbia ratificato una o piu' Convenzioni sui conflitti di leggi in materia di vendita internazionale di cose mobili materiali, o che vi abbia aderito, puo' dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito dell'istrumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme, nei casi previsti da una di dette Convenzioni, se non quando detta legge e' applicabile per effetto di detta Convenzione. 2. Gli Stati che renderanno la predetta dichiarazione indicheranno al Governo dei Paesi Bassi le Convenzioni alle quali essa si riferisce.

Convenzione-art. V

Articolo V Ciascuno Stato puo' dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esso applichera' la legge uniforme solo quando le parti avranno, in virtu' dell'art. 4 della legge uniforme, prescelto la legge uniforme come legge applicabile al contratto.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Ciascuno Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente all'art. 11, 1° e 2° comma, o agli articoli III, IV e V della presente Convenzione, puo', in qualsiasi momento, revocarla con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi. Questa revoca sortira' effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi avra' ricevuto la notificazione; in caso di dichiarazione resa in conformita' all'articolo II, 1° comma, detta revoca, dal momento in cui acquistera' efficacia, rendera' caduca ogni dichiarazione reciproca resa da un altro Stato.

Convenzione-art. VII

Articolo VII 1. Quando, secondo le norme della legge uniforme, una parte ha diritto di esigere dall'altra l'adempimento in natura di una obbligazione, l'autorita' giudiziaria sara' tenuta a disporre l'adempimento in natura o a rendere esecutiva una sentenza che disponga l'adempimento in natura solo nel caso in cui possa farlo secondo il proprio ordinamento rispetto a contratti di vendita simili non disciplinati dalla legge uniforme. 2. Le disposizioni del comma precedente non incidono sulle obbligazioni che gli Stati contraenti hanno assunto in forza di convenzioni, concluse o da concludere, in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, lodi arbitrali ed altri titoli esecutivi.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza dell'Aja del 1964 sull'unificazione del diritto in materia di vendita internazionale, sino al 31 dicembre 1965. 2. La presente Convenzione sara' ratificata. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Convenzione-art. IX

Articolo IX 1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. 2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Convenzione-art. X

Articolo X 1. La presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sara' stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dal deposito del rispettivo strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione-art. XI

Articolo XI Ciascuno Stato applichera' le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtu' della presente Convenzione ai contratti di vendita ai quali si applica la legge uniforme e che siano stati conclusi dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Convenzione-art. XII

Articolo XII 1. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante atto notificato a tale effetto al Governo dei Paesi Bassi. 2. La denuncia avra' effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII 1. Ciascuno Stato potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, e in qualsiasi momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, che la presente Convenzione si applichera' a tutti i territori dei quali esso cura le relazioni internazionali o a parte di essi. Tale dichiarazione avra' effetto dopo sei mesi dalla data alla quale il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione o, se allo spirare di tale termine la Convenzione non sara' ancora entrata in vigore, dalla data dell'entrata in vigore della medesima. 2. Ciascuno Stato contraente che abbia reso una dichiarazione in conformita' al comma precedente, potra', ai sensi dell'art. XII, denunciare la Convenzione per quanto riguarda tutti i territori interessati o parte di essi.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV I. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ciascuno Stato contraente potra', con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, richiedere la convocazione di una Conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione o il suo allegato. Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' tale richiesta a tutti gli Stati contraenti e convochera' una Conferenza di revisione, qualora, nel termine di sei mesi decorrente dalla data di detta notificazione, almeno un quarto degli Stati contraenti gli abbiano notificato il loro assenso. 2. Gli Stati invitati a tale conferenza, all'infuori degli Stati contraenti, avranno veste d'osservatori a meno che gli Stati contraenti non decidano altrimenti in seno alla Conferenza, a maggioranza di voti. Gli osservatori disporranno di tutti i diritti inerenti alla partecipazione alla Conferenza, salvo il diritto di voto. 3. Il Governo dei Paesi Bassi invitera' ciascuno Stato partecipante a detta Conferenza a presentare le proposte che esso desideri veder esaminate da quest'ultima. Il Governo dei Paesi Bassi comunichera' a ciascuno Stato invitato l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonche' il testo di tutte le proposte presentate. 4. Il Governo dei Paesi Bassi comunichera' all'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato le proposte di revisione che gli siano state indirizzate ai sensi del 3° comma del presente articolo.

Convenzione-art. XV

Articolo XV Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto Internazionale per la unificazione del diritto privato: a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 3° comma dell'art. I; b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli I, II, III, V e VI; c) le ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VIII e IX; d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. X; e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. XII; f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XIII. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. L'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Allegato-art. 1

ALLEGATO Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali Articolo 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti: a) quando risulta dal contratto che la cosa venduta formera' od ha gia' formato oggetto, al momento della sua conclusione, di un trasporto dal territorio di uno Stato a quello di altro Stato; b) quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono stati compiuti sul territorio di Stati diversi; c) quando la consegna della cosa deve effettuarsi nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli atti costituenti proposta e accettazione. 2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari sara' tenuta in considerazione la sua residenza abituale. 3. La nazionalita' delle parti e' irrilevante ai fini della applicazione della presente legge. 4. Nei contratti per corrispondenza, la proposta e la accettazione si considerano compiute nel territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti nel territorio di detto Stato. 5. Non si considerano come "Stati diversi", per quanto concerne il centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che avranno reso, a tale effetto, una dichiarazione valida ai termini dell'art. II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, e sempreche' tale dichiarazione sia tuttora valida.

Allegato-art. 2

Articolo 2 Ai fini dell'applicazione della presente legge, e salvo i casi in cui questa disponga altrimenti, restano escluse le norme di diritto internazionale privato.

Allegato-art. 3

Articolo 3 Le parti contraenti possono escludere del tutto od in parte l'applicazione della presente legge. Tale esclusione puo' essere espressa o tacita.

Allegato-art. 4

Articolo 4 La presente legge e' altresi' applicabile quando le parti l'abbiano prescelta come legge del contratto in quanto essa non contrasti con le norme imperative che sarebbero applicabili ove i contraenti non avessero prescelto la legge uniforme indipendentemente dalla circostanza che le parti stesse abbiano o meno il centro dei propri affari, o la residenza abituale, nel territorio di Stati diversi e che detti Stati siano o meno parti alla Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.

Allegato-art. 5

Articolo 5 1. La presente legge non si applica alle vendite di: a) valori mobiliari, titoli di credito e monete; b) navi destinate alla navigazione marittima ed interna e aeromobili registrati o da registrare; c) energia elettrica; d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata. 2. Essa non deroga alle norme di carattere imperativo previste dalla legge nazionale ai fini della protezione del compratore, nelle vendite a rate.

Allegato-art. 6

Articolo 6 Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.

Allegato-art. 7

Articolo 7 La presente legge disciplina la vendita indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti o del contratto.

Allegato-art. 8

Articolo 8 La presente legge disciplina esclusivamente le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita nei rapporti fra venditore e compratore. Restano escluse, in particolare, salvo formale eccezione, le materie concernenti la formazione del contratto o gli effetti che la sua conclusione puo' produrre sulla proprieta' della cosa venduta, la validita' del contratto o delle clausole in esso contenute, nonche' degli usi.

Allegato-art. 9

Articolo 9 1. Le parti contraenti sono vincolate dagli usi ai quali si sono espressamente o tacitamente riferite e dalla pratica che si e' instaurata nei loro reciproci rapporti. 2. Sono altresi' vincolate dagli usi che persone di normale diligenza e della stessa condizione, poste nella medesima situazione dei contraenti considerano generalmente applicabili ai loro contratti. In caso di contraddizione fra gli usi e la presente legge, prevalgono gli usi, salvo che le parti non dispongano diversamente. 3. Quando siano impiegati termini, clausole o formulari in uso nel commercio, essi devono essere interpretati nel senso che viene loro abitualmente attribuito dai ceti commerciali interessati.

Allegato-art. 10

Articolo 10 L'inadempimento del contratto e' considerato essenziale, ai fini dell'applicazione della presente legge, ogni qualvolta la parte inadempiente sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento della conclusione del contratto, che una persona di normale diligenza e della stessa condizione trovantesi nella situazione dell'altro contraente, non avrebbe concluso il contratto se avesse potuto prevedere tale inadempimento ed i suoi effetti.

Allegato-art. 11

Articolo 11 Con l'espressione "breve termine" entro il quale un atto deve essere compiuto, la presente legge intende il termine piu' breve possibile, a seconda delle circostanze, dal momento in cui l'atto puo' essere compiuto impiegando una normale diligenza.

Allegato-art. 12

Articolo 12 Con l'espressione "prezzo corrente" la presente legge intende il prezzo del mercato che risulta da una quotazione ufficiale o, in difetto di tale quotazione, da elementi atti a determinare il prezzo secondo gli usi del mercato.

Allegato-art. 13

Articolo 13 Nei casi in cui la presente legge usa l'espressione: "un contraente ha saputo o avrebbe dovuto sapere" ovvero "un contraente ha conosciuto od avrebbe dovuto conoscere" od altra espressione analoga, questa deve intendersi riferita a cio' che avrebbe dovuto sapere o conoscere una persona di normale diligenza e della stessa condizione posta nella stessa situazione.

Allegato-art. 14

Articolo 14 Le comunicazioni previste dalla presente legge verranno fatte valendosi dei mezzi che sono normali in simili circostanze.

Allegato-art. 15

Articolo 15 Per il contratto di vendita non e' prescritta alcuna forma. Esso puo' essere provato anche per testimoni.

Allegato-art. 16

Articolo 16 Quando una delle parti ha diritto, secondo le disposizioni della presente legge, di esigere dall'altra l'esecuzione di un'obbligazione, l'autorita' giudiziaria non sara' tenuta ad accordare l'esecuzione in forma specifica ne' a riconoscere una sentenza che accordi l'esecuzione in forma specifica se non in conformita' delle disposizioni dell'art. VII della Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.

Allegato-art. 17

Articolo 17 Le questioni che, pur riguardando le materie disciplinate dalla presente legge, non siano espressamente regolate dalla medesima verranno regolate dai principi generali che la informano.

Allegato-art. 18

Articolo 18 Il venditore si obbliga ad effettuare la consegna della cosa e, ove occorra, dei documenti, ed a trasferire la proprieta', nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge.

Allegato-art. 19

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